Cassazione Civile, Ordinanza n. 24252/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per asserito parziale omesso pagamento del contributo unificato nel processo tributario. In primo grado la pretesa erariale era stata respinta, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto sanzionatorio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il contributo unificato dovesse essere calcolato non solo sul valore dell'intimazione di pagamento impugnata, ma anche sul valore delle tre cartelle esattoriali presupposte all'intimazione stessa. La società ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Dalla sentenza emerge però che il ricorso tributario originario aveva ad oggetto un solo atto, l'intimazione di pagamento, mentre le cartelle erano state oggetto di distinti processi; pertanto la CTR aveva correttamente escluso la duplicazione del contributo unificato e aveva qualificato in modo congruo causa petendi e petitum come riferiti al solo atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha affermato che, nel processo tributario, il valore ai fini del contributo unificato va commisurato all'atto effettivamente impugnato e non può includere il valore di cartelle già oggetto di separati giudizi, altrimenti si determinerebbe una indebita duplicazione del prelievo. Ha inoltre osservato che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e che, nel caso concreto, la CTR aveva motivato correttamente sull'identificazione del solo atto di intimazione di pagamento come oggetto del giudizio. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. È stato anche richiamato il principio secondo cui per le amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura e ammesse alla prenotazione a debito non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
violazione e falsa applicazione
Il contributo unificato nel processo tributario deve essere commisurato al valore dell'atto impugnato; non può essere esteso automaticamente al valore di atti presupposti già autonomamente impugnati in distinti processi, perché ciò comporterebbe una duplicazione del prelievo.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
violazione e falsa applicazione
La determinazione del valore della lite nel processo tributario segue il petitum sostanziale del giudizio, che nel caso concreto era limitato all'intimazione di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale della censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
nessun raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura e ammesse a prenotazione a debito
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che usufruiscono della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini del contributo unificato, il valore della lite va determinato in base al solo atto effettivamente impugnato; non è consentito sommare valori di atti presupposti quando questi siano già oggetto di autonomi giudizi, pena una duplicazione indebita del tributo processuale.
- La qualificazione della domanda e l'identificazione di causa petendi e petitum spettano al giudice di merito, il quale può escludere che il giudizio riguardi atti diversi da quello espressamente impugnato se la motivazione è congrua e coerente con gli atti di causa.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse al regime della prenotazione a debito.
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