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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32712/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale parziale della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva per l'anno 2002 un avviso di accertamento ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, recuperando maggior reddito d'impresa ai fini IRPEG, IRAP e IVA e utilizzando anche gli studi di settore per quantificare la pretesa. La società contestava l'atto sostenendo, in sintesi, che: l'accertamento fosse illegittimo perché fondato sugli studi di settore senza un preventivo contraddittorio; che, per un'impresa in contabilità ordinaria, l'uso degli studi di settore fosse consentito solo in presenza di motivata inattendibilità delle scritture contabili; che fosse erroneo il ricorso all'accertamento parziale ex art. 41-bis invece che al diverso schema dell'art. 39 d.P.R. 600/1973; e che gli studi di settore avessero valore solo di presunzioni semplici, non sufficienti da soli a superare la dichiarazione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo perché l'accertamento non era basato esclusivamente sugli studi di settore, ma anche su ulteriori elementi emersi nel pvc (irregolarità contabili e lavoratori irregolari), sicché non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; ha dichiarato inammissibile il secondo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito e, comunque, non confrontato con il fatto accertato in appello dell'esistenza di irregolarità contabili e di lavoro; ha respinto il terzo perché l'accertamento parziale ex art. 41-bis è uno strumento legittimo di sollecita emersione della materia imponibile e può fondarsi su elementi attendibili emersi in verifica, anche se poi la quantificazione avvenga mediante studi di settore; ha dichiarato inammissibile il quarto perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione delle difese. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale è legittimo come strumento di sollecita emersione della materia imponibile; può essere fondato su un pvc della Guardia di Finanza e non richiede, per la sua validità, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi secondo il regime dell'accertamento integrativo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come schema alternativo di accertamento, ma la Corte conferma che, nel caso concreto, era correttamente utilizzato l'art. 41-bis perché l'atto non si fondava solo sugli studi di settore.

  • artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633/1972

    Norme invocate in relazione alla pretesa illegittimità dell'accertamento IVA; la Corte non ravvisa violazioni, poiché l'atto era sorretto da elementi ulteriori rispetto agli studi di settore.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una nullità dell'atto per difetto di motivazione nel caso concreto.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993

    Norma di riferimento degli studi di settore, utilizzati nel caso concreto per la quantificazione del reddito non dichiarato.

  • art. 10 L. n. 146/1998

    Il contraddittorio preventivo è obbligatorio quando l'accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi di settore; non lo è se l'atto poggia anche su altri elementi giustificativi, come irregolarità contabili o gestione antieconomica.

  • art. 1, commi 2 e 3, d.P.R. n. 570/1996

    Richiamato dal ricorso in relazione all'applicazione degli studi di settore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata alla luce degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte evidenzia che alcuni motivi miravano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mancata valutazione di deduzioni difensive o una diversa lettura delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in sede di legittimità; la Corte osserva che la memoria non conteneva rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo quando sia previsto da una specifica disposizione o, per i tributi armonizzati, nei limiti indicati dalla giurisprudenza; in particolare, se l'accertamento non è fondato esclusivamente sugli studi di settore ma anche su ulteriori elementi di fatto, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina invalidità dell'atto.
  • Gli studi di settore possono essere utilizzati per la quantificazione della pretesa anche nei confronti di contribuenti in contabilità ordinaria quando la verifica abbia fatto emergere elementi concreti di inattendibilità, irregolarità contabili o altre anomalie idonee a sorreggere l'accertamento.
  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 è una modalità procedurale volta alla rapida emersione della materia imponibile e non è un metodo autonomo svincolato dagli artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973; può essere legittimamente fondato su un pvc della Guardia di Finanza che segnali elementi attendibili di reddito non dichiarato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle deduzioni difensive o per ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio, ma solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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