Cassazione Civile, Ordinanza n. 03070/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di lana tra imprese: la società acquirente aveva opposto decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo, deducendo che la merce consegnata presentava impurità (strisce di materiale plastico) tali da renderla inidonea all’uso e da integrare vendita di aliud pro alio, con conseguente risoluzione del contratto e domanda di restituzione di quanto eventualmente versato. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi e riconosciuti i vizi dalla venditrice; il tribunale, in appello della venditrice, ha invece accolto il gravame, escludendo sia la decadenza sia l’aliud pro alio, ritenendo che il termine per la denuncia decorresse dalla consegna della merce e che la lana, pur difettosa, restasse comunque dello stesso genere e lavorabile. In cassazione la società acquirente ha proposto otto motivi: (1) omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi sul riconoscimento dei vizi; (2) illogicità della motivazione per avere il tribunale affrontato il tema del riconoscimento dei vizi senza correlazione con i motivi di appello; (3) violazione degli artt. 342, 112 e 329 c.p.c. per mancanza di uno specifico motivo di appello sul riconoscimento dei vizi e omesso rilievo del giudicato interno; (4) omessa pronuncia sull’eccezione di rinuncia alla decadenza ex art. 2968 c.c.; (5) omesso esame della data effettiva della denuncia dei vizi, sostenendo che l’apertura dei colli avvenne solo al momento dell’utilizzo; (6) violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sull’aliud pro alio, per avere il tribunale escluso quest’ultimo pur in presenza di una lana inutilizzabile ai fini della produzione di tessuto commercializzabile; (7) omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; (8) violazione delle norme sulle spese per errata determinazione del valore della controversia in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla configurabilità dell’aliud pro alio: in una compravendita di lana destinata alla lavorazione, non basta che la merce appartenga nominalmente allo stesso genere né che sia astrattamente lavorabile; occorre verificare se i difetti incidano sulla funzione economico-sociale del bene e sulla possibilità di ottenere un prodotto utilizzabile e commercializzabile. La Corte ha invece rigettato i primi cinque motivi, escludendo che la statuizione del giudice di pace sul riconoscimento dei vizi fosse una ratio autonoma, che si fosse formato un giudicato interno o che vi fosse omessa pronuncia; ha inoltre dichiarato assorbiti il settimo e l’ottavo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese, anche di legittimità.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
richiamato come norma sulla garanzia per vizi nella vendita, distinta dall'ipotesi di aliud pro alio
art. 1492 c.c.
richiamato nel quadro dei rimedi della vendita per vizi o mancanza di qualità
art. 1495 c.c.
il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre, nel caso concreto, dal momento in cui l'acquirente è messo in condizione di verificare la merce; il riconoscimento dei vizi del venditore esclude la decadenza solo se inequivoco
art. 1453 c.c.
l'aliud pro alio dà luogo all'azione di risoluzione per inadempimento
art. 1456 c.c.
art. 1511 c.c.
richiamato per affermare che, normalmente, la verifica della merce coincide con la consegna nei rapporti tra imprenditori esperti
art. 2968 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta rinuncia alla decadenza e alla rinunciabilità dei termini di decadenza e prescrizione
art. 112 c.p.c.
richiamato per i profili di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 342 c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi di appello
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è inammissibile se non specifica e non riproduce gli atti rilevanti o non indica dove la questione sia stata dedotta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del sindacato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma non utilizzabile per ottenere una revisione del merito
art. 1460 c.c.
richiamato per l'eccezione di inadempimento, dichiarata assorbita
d.m. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione delle spese processuali
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6
richiamata per la liquidazione dei compensi e delle spese
Massime di principio
- Nella compravendita tra operatori professionali di merci destinate a trasformazione, il dies a quo per la denuncia dei vizi va individuato nel momento in cui il compratore sia posto concretamente in grado di controllare la merce, anche mediante verifiche a campione, e non necessariamente nel momento in cui scelga di aprire i colli o di iniziarne l'uso.
- Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, idoneo a escludere la decadenza ex art. 1495 c.c., deve risultare inequivoco e non può essere desunto dalla mera disponibilità a trattare o da generiche trattative stragiudiziali.
- La censura per omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. non può fondarsi su questioni non specificamente dedotte o non adeguatamente localizzate negli atti; in cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità e di autosufficienza del motivo.
- L'aliud pro alio ricorre quando il bene consegnato, pur potendo appartenere nominalmente al medesimo genere, sia funzionalmente inidoneo a realizzare la destinazione economico-sociale per cui era stato acquistato; non è sufficiente che il bene sia astrattamente lavorabile se il risultato della lavorazione è un prodotto inutilizzabile o non commercializzabile.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso tra le parti.
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