Cassazione Civile, Ordinanza n. 10185/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva acquistato da altra società, in amministrazione controllata, crediti IRPEG maturati in relazione alle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 1992-1996 e, nel 2014, aveva chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 7.229,00, impugnando il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. I giudici di merito avevano respinto la domanda facendo applicazione del principio, desunto da precedenti delle Sezioni Unite, secondo cui l’Amministrazione finanziaria può sempre contestare il credito d’imposta anche dopo la scadenza dei termini di decadenza per l’accertamento. Con un unico motivo la contribuente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la regola dell’"eccezione perpetua" non fosse generalizzabile oltre i casi espressamente previsti dal codice civile e che, invece, decorso il termine decadenziale per l’accertamento, azione ed eccezione dovessero coincidere e il credito non potesse più essere contestato. L’Agenzia ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto che nel frattempo vi fosse stato un nuovo arresto delle Sezioni Unite (n. 21765/2021) che imponeva una rimeditazione del tema.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Piemonte. Ha affermato che la distinzione introdotta dalle Sezioni Unite n. 21765/2021 tra crediti derivanti da sottostima dell’imposta dovuta e crediti che eccedono il debito tributario imponeva di verificare in fatto la natura del credito vantato dalla contribuente. Solo se si trattasse di un credito riconducibile alla mera sottostima del debito, opererebbe la preclusione derivante dalla decadenza dell’Ufficio; se invece il credito fosse un vero e proprio credito da rimborso non soggetto a quel limite, andrebbe esaminata la sua effettiva cristallizzazione. La CTR non aveva compiuto tale distinzione, limitandosi ad applicare in modo generale il precedente orientamento sull’eccezione perpetua.
Norme richiamate
violazione di legge dedotta con il ricorso
viene richiamato come vizio denunciato per censurare l’erronea applicazione della disciplina sulla decadenza e sul rimborso del credito d’imposta
invocato per contestare l’estensione analogica del principio dell’eccezione perpetua oltre i casi espressamente previsti
richiamato in relazione all’onere probatorio gravante su chi pretenda il rimborso
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato tra le norme sulla liquidazione e il controllo delle dichiarazioni fiscali
richiamato come termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate
richiamato come parametro sistematico del principio "temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum"
richiamato per affermare che l’omesso controllo incide sulla liquidazione operata dalla dichiarazione
artt. 54, 55 e 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamati per sottolineare gli effetti dell’omesso esercizio del potere di accertamento e rettifica nel sistema IVA
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato nel riepilogo degli orientamenti precedenti, nel senso che tutela solo crediti già accertati, liquidi ed esigibili
Massime di principio
- Nel sistema tributario, la decadenza dal potere di accertamento e rettifica dell’Ufficio non opera indiscriminatamente su ogni pretesa del contribuente: occorre distinguere tra contestazione di un minor debito d’imposta e richiesta di rimborso fondata su un credito autonomo o eccedente il debito.
- Se il credito vantato dal contribuente deriva dalla mera sottostima dell’imposta dovuta, l’Amministrazione può opporre la contestazione anche oltre il termine decadenziale, ma tale regola non vale quando il credito sia già strutturalmente un credito da rimborso distinto dal debito d’imposta.
- L’omesso esercizio del potere di controllo e rettifica produce effetti sulla liquidazione effettuata in dichiarazione, ma non determina automaticamente la cristallizzazione di ogni credito esposto dal contribuente; per il rimborso resta necessario accertare la natura del credito e, nei casi in cui non operi la preclusione decadenziale, il contribuente deve provarne i presupposti.
- Il principio per cui l’eccezione sarebbe sempre opponibile non è applicabile in modo generalizzato in materia tributaria: la sua operatività va calibrata alla luce della tipologia del credito e del rapporto tra posta detraibile e debito d’imposta.
- In tema di rimborso d’imposte, quando l’Ufficio non abbia adottato provvedimenti di liquidazione o rettifica, il giudice deve verificare in concreto se il diritto del contribuente sia già consolidato oppure se sia ancora soggetto al normale onere probatorio del richiedente.
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