Cassazione Civile, Ordinanza n. 34961/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione aveva richiesto una maggiore IRPEF per l'anno 2008, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La pretesa derivava dal disconoscimento di un credito IRPEF dell'anno precedente, utilizzato in compensazione per il versamento annuale dell'IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata dalla CTR Lazio, che aveva ritenuto legittimo l'uso del controllo automatizzato anche per ridurre crediti d'imposta non spettanti o superiori al dovuto sulla base dei dati dichiarativi e in possesso dell'Ufficio, valorizzando inoltre l'omessa dichiarazione per l'anno 2007. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di tardività dell'appello dell'Agenzia; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per asserita genericità dell'appello; 3) omessa o apparente motivazione sulla cartella; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il caso non rientrasse nelle ipotesi tassative della norma; 5) ulteriori censure di violazione degli artt. 22 e 163 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il vizio di omessa pronuncia non sia configurabile rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito; ha ritenuto infondato/inammissibile il quarto motivo sulla genericità dell'appello, osservando che la specificità dei motivi può ricavarsi anche implicitamente dall'atto nel suo complesso; ha accolto il secondo motivo, affermando che il recupero mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis non è legittimo quando il credito d'imposta venga solo ritenuto non dichiarato nelle annualità precedenti, salvo che l'Ufficio accerti anche un'illegittima utilizzazione del credito tale da generare un debito recuperabile con cartella. Poiché nel caso concreto la cartella era stata emessa solo perché il credito non risultava dichiarato nella dichiarazione precedente, la censura è stata accolta. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito i restanti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
"controllo automatizzato"; "consente la riduzione dei crediti di imposta in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e in possesso dell'Amministrazione"
Il controllo automatizzato consente la rettifica di errori materiali o di calcolo e, solo se l'Ufficio accerta anche l'illegittimo utilizzo del credito con conseguente debito verso l'erario, può legittimare l'emissione della cartella; non basta la mera mancata dichiarazione del credito nelle annualità precedenti.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
"motivi specifici dell'impugnazione"
La mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici d'appello va interpretata restrittivamente; non sussiste inammissibilità quando l'atto, anche se sintetico, esprima in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di questioni di merito, non le eccezioni pregiudiziali di rito, che devono essere dedotte come violazione della norma processuale pertinente.
"trattazione in camera di consiglio"
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
L'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato restrittivamente perché è norma eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, ma il motivo è stato assorbito.
art. 22 d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata dal ricorrente tra le censure assorbite.
art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata dal ricorrente tra le censure assorbite.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata dal ricorrente tra le censure assorbite.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo al mancato esame di domande o questioni di merito, non anche quando si deduca l'omesso esame di eccezioni processuali o di rito, che devono essere veicolate come violazione della specifica norma processuale.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, va applicata in modo restrittivo: è sufficiente che, dal contenuto complessivo dell'atto, emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.
- In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cartella di pagamento non può essere emessa per il mero fatto che un credito d'imposta non sia stato riportato in dichiarazioni precedenti; il recupero è ammissibile solo se venga accertato anche un utilizzo indebito del credito tale da generare un effettivo debito verso l'Erario.
- Quando una censura è accolta perché dirimente sul presupposto legittimante l'atto impositivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
- La specificità dei motivi di appello può risultare anche implicitamente dall'atto considerato nel suo complesso, inclusi premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni.
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