Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32937/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di appello che aveva riconosciuto un ulteriore risarcimento alla persona offesa. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da una persona che aveva subito lesioni personali durante un diverbio contro l'autore materiale delle lesioni. In primo grado il giudice aveva riconosciuto solo in parte il danno patrimoniale e le spese mediche; in appello era stata riconosciuta un'ulteriore somma a titolo risarcitorio, mentre l'appello incidentale del convenuto era stato rigettato. In cassazione il soccombente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto o escluso per concorso colposo del danneggiato, il quale avrebbe tenuto una condotta illegittima e addirittura aggressiva, tale da costituire provocazione causativa della reazione violenta. Ha inoltre richiamato varie norme, tra cui art. 3 Cost., art. 52 c.p., art. 11 D.P.R. 380/2001 e art. 2043 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e insistendo sulla ricostruzione dei fatti che avrebbe dimostrato le condotte illecite della controparte e la loro incidenza causale sull'evento lesivo. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la provocazione della persona offesa non integra concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e, in ogni caso, le ulteriori doglianze si risolvevano in censure di merito sull'accertamento dei fatti; il secondo perché formulato in modo confuso e comunque diretto a contestare valutazioni probatorie e circostanze fattuali irrilevanti ai fini del risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è stato reputato manifestamente infondato perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 1227 c.c.

    La provocazione della persona offesa non costituisce concorso colposo idoneo a ridurre il risarcimento, perché non è causa mediata del danno provocato dalla reazione violenta dell'autore delle lesioni.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché sostanzialmente diretta a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se si denuncia l'uso di una regola di valutazione della prova diversa da quella corretta; qui, invece, la censura mirava solo a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma senza specificità sufficiente.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 52 c.p.

    Richiamato dal ricorrente, senza incidenza sulla ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 11 D.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai pretesi abusi edilizi della controparte, ma ritenuto irrilevante rispetto al nesso tra condotta e danno da lesioni.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la rilevanza della condotta altrui, ma la Corte ha escluso che ciò incidisse sul risarcimento richiesto per le lesioni subite.

  • art. 93 c.p.c.

    Usato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del controricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La provocazione della persona danneggiata non integra, di regola, un concorso colposo rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c. quando il danno derivi dalla reazione volontaria e autonoma dell'autore delle lesioni.
  • Le censure di legittimità che contestano la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove non sono ammissibili se non denunciano un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello corretto o abbia applicato una regola di valutazione incompatibile con quella prevista dall'ordinamento.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede specificità e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In sede di cassazione, questioni di fatto nuove o diverse da quelle affrontate nei gradi di merito sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieDanno da prodotto difettosoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.