Cassazione Civile, Ordinanza n. 32937/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di appello che aveva riconosciuto un ulteriore risarcimento alla persona offesa. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da una persona che aveva subito lesioni personali durante un diverbio contro l'autore materiale delle lesioni. In primo grado il giudice aveva riconosciuto solo in parte il danno patrimoniale e le spese mediche; in appello era stata riconosciuta un'ulteriore somma a titolo risarcitorio, mentre l'appello incidentale del convenuto era stato rigettato. In cassazione il soccombente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto o escluso per concorso colposo del danneggiato, il quale avrebbe tenuto una condotta illegittima e addirittura aggressiva, tale da costituire provocazione causativa della reazione violenta. Ha inoltre richiamato varie norme, tra cui art. 3 Cost., art. 52 c.p., art. 11 D.P.R. 380/2001 e art. 2043 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e insistendo sulla ricostruzione dei fatti che avrebbe dimostrato le condotte illecite della controparte e la loro incidenza causale sull'evento lesivo. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la provocazione della persona offesa non integra concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e, in ogni caso, le ulteriori doglianze si risolvevano in censure di merito sull'accertamento dei fatti; il secondo perché formulato in modo confuso e comunque diretto a contestare valutazioni probatorie e circostanze fattuali irrilevanti ai fini del risarcimento.
Norme richiamate
È stato invocato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il motivo è stato reputato manifestamente infondato perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.
La provocazione della persona offesa non costituisce concorso colposo idoneo a ridurre il risarcimento, perché non è causa mediata del danno provocato dalla reazione violenta dell'autore delle lesioni.
La censura sul riparto dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché sostanzialmente diretta a contestare accertamenti di fatto.
La doglianza è ammissibile solo se si denuncia l'uso di una regola di valutazione della prova diversa da quella corretta; qui, invece, la censura mirava solo a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma senza specificità sufficiente.
art. 3 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.
Richiamato dal ricorrente, senza incidenza sulla ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai pretesi abusi edilizi della controparte, ma ritenuto irrilevante rispetto al nesso tra condotta e danno da lesioni.
Richiamato dal ricorrente per contestare la rilevanza della condotta altrui, ma la Corte ha escluso che ciò incidisse sul risarcimento richiesto per le lesioni subite.
Usato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del controricorrente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La provocazione della persona danneggiata non integra, di regola, un concorso colposo rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c. quando il danno derivi dalla reazione volontaria e autonoma dell'autore delle lesioni.
- Le censure di legittimità che contestano la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove non sono ammissibili se non denunciano un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello corretto o abbia applicato una regola di valutazione incompatibile con quella prevista dall'ordinamento.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede specificità e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- In sede di cassazione, questioni di fatto nuove o diverse da quelle affrontate nei gradi di merito sono inammissibili.
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