Cassazione Civile, Ordinanza n. 22261/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso per IRPE? No, per IRES, IRAP e IVA dell'anno d'imposta 2004, fondato sull'asserita omessa presentazione della dichiarazione. La società aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, valorizzando la regolare tenuta della contabilità, le liquidazioni IVA periodiche, la comunicazione annuale dei dati IVA, il deposito del bilancio e il pagamento delle imposte, ritenendo quindi illegittima la ricostruzione induttiva del reddito. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato però inammissibile perché tardivo, sulla base del termine lungo semestrale ritenuto applicabile. Con il successivo ricorso per revocazione l'Agenzia ha denunciato errore di fatto ex art. 391-bis e art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente supposto applicabile il termine semestrale, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e dunque operava il termine annuale; perciò il ricorso per cassazione era tempestivo. In sede rescissoria l'Agenzia ha poi riproposto tre censure: nullità del giudizio/sentenza per asserita irritualità dei motivi nuovi contenuti nelle memorie illustrative; omesso esame di fatti decisivi, perché la decisione si sarebbe fondata su un bilancio non provato e non ufficiale; violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973, assumendo che l'omessa dichiarazione legittimasse l'accertamento di ufficio e che spettasse al contribuente provare fatti impeditivi o riduttivi del reddito accertato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nella fase rescindente, ritenendo sussistente l'errore di fatto sul termine di impugnazione: il primo giudizio era stato introdotto nel 2009, quindi il termine lungo era annuale e non semestrale, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione originariamente dichiarato tardivo. Riaperte le fasi del giudizio, la Corte ha però esaminato i motivi di ricorso originari dell'Agenzia e li ha rigettati tutti: ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata; ha ritenuto inammissibile il secondo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondati il secondo/terzo motivo in punto di accertamento di ufficio, affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche semplici e che grava comunque sul contribuente la prova contraria, ma nel caso concreto la CTR aveva valorizzato in fatto la regolare contabilità e gli elementi emergenti dai dati IVA. In definitiva, in fase rescissoria, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è un errore percettivo o una svista materiale che induce a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, risultante invece in modo incontrovertibile dagli atti.
Per i giudizi soggetti al regime anteriore alla modifica del 2009 si applica il termine lungo annuale; la Corte ha ritenuto decisiva la corretta individuazione del regime temporale applicabile.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
Le modifiche al termine lungo di impugnazione si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; ai giudizi pendenti in primo grado si applica il regime previgente.
art. 11, comma 9, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96
La definizione agevolata delle controversie tributarie ha comportato una sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione per le liti definibili rientranti nella disciplina.
art. 18, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità del procedimento/sentenza in relazione ai limiti del ricorso introduttivo tributario.
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sui provvedimenti impugnabili nel processo tributario.
art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in tema di termini e modalità di proposizione del ricorso tributario.
art. 24, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I motivi nuovi nel processo tributario sono ammessi solo nei limiti previsti dalla norma, in presenza di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione.
art. 41 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di omessa dichiarazione, l'ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e prescindere dalle scritture contabili, pur se regolarmente tenute.
art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per ribadire che l'accertamento di ufficio ex art. 41 non è vincolato alla metodologia dell'accertamento induttivo prevista dall'art. 39.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità del procedimento o della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità nel caso di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di violazione di legge in relazione all'accertamento di ufficio.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, esclude la deducibilità in cassazione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione d'appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile quando il giudice abbia fondato la decisione su una falsa percezione di un fatto processuale decisivo, non quando si contesti una valutazione giuridica o un apprezzamento di fatti controversi.
- L'errore sul regime del termine lungo di impugnazione integra errore revocatorio se il dato decisivo emerge incontrovertibilmente dagli atti e la Corte ha semplicemente supposto, senza valutarlo, un diverso regime temporale.
- Nel processo tributario i motivi di ricorso devono delimitare l'oggetto del giudizio; i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992, non potendo introdurre in modo surrettizio nuove doglianze estranee al ricorso originario.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento di ufficio sulla base di qualsiasi elemento disponibile e anche mediante presunzioni non qualificate, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
- L'onere del contribuente, a fronte dell'accertamento di ufficio, è di fornire prova contraria idonea a dimostrare l'insussistenza del reddito accertato o la sua minore entità; la mera regolarità contabile non è di per sé decisiva se non accompagnata da elementi idonei a confutare la pretesa.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo sulle questioni di fatto, anche se il giudice di appello aggiunga argomenti ulteriori.
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