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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22261/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso per IRPE? No, per IRES, IRAP e IVA dell'anno d'imposta 2004, fondato sull'asserita omessa presentazione della dichiarazione. La società aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, valorizzando la regolare tenuta della contabilità, le liquidazioni IVA periodiche, la comunicazione annuale dei dati IVA, il deposito del bilancio e il pagamento delle imposte, ritenendo quindi illegittima la ricostruzione induttiva del reddito. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato però inammissibile perché tardivo, sulla base del termine lungo semestrale ritenuto applicabile. Con il successivo ricorso per revocazione l'Agenzia ha denunciato errore di fatto ex art. 391-bis e art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente supposto applicabile il termine semestrale, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e dunque operava il termine annuale; perciò il ricorso per cassazione era tempestivo. In sede rescissoria l'Agenzia ha poi riproposto tre censure: nullità del giudizio/sentenza per asserita irritualità dei motivi nuovi contenuti nelle memorie illustrative; omesso esame di fatti decisivi, perché la decisione si sarebbe fondata su un bilancio non provato e non ufficiale; violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973, assumendo che l'omessa dichiarazione legittimasse l'accertamento di ufficio e che spettasse al contribuente provare fatti impeditivi o riduttivi del reddito accertato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nella fase rescindente, ritenendo sussistente l'errore di fatto sul termine di impugnazione: il primo giudizio era stato introdotto nel 2009, quindi il termine lungo era annuale e non semestrale, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione originariamente dichiarato tardivo. Riaperte le fasi del giudizio, la Corte ha però esaminato i motivi di ricorso originari dell'Agenzia e li ha rigettati tutti: ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata; ha ritenuto inammissibile il secondo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondati il secondo/terzo motivo in punto di accertamento di ufficio, affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche semplici e che grava comunque sul contribuente la prova contraria, ma nel caso concreto la CTR aveva valorizzato in fatto la regolare contabilità e gli elementi emergenti dai dati IVA. In definitiva, in fase rescissoria, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile quando il giudice abbia fondato la decisione su una falsa percezione di un fatto processuale decisivo, non quando si contesti una valutazione giuridica o un apprezzamento di fatti controversi.
  • L'errore sul regime del termine lungo di impugnazione integra errore revocatorio se il dato decisivo emerge incontrovertibilmente dagli atti e la Corte ha semplicemente supposto, senza valutarlo, un diverso regime temporale.
  • Nel processo tributario i motivi di ricorso devono delimitare l'oggetto del giudizio; i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992, non potendo introdurre in modo surrettizio nuove doglianze estranee al ricorso originario.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento di ufficio sulla base di qualsiasi elemento disponibile e anche mediante presunzioni non qualificate, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
  • L'onere del contribuente, a fronte dell'accertamento di ufficio, è di fornire prova contraria idonea a dimostrare l'insussistenza del reddito accertato o la sua minore entità; la mera regolarità contabile non è di per sé decisiva se non accompagnata da elementi idonei a confutare la pretesa.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo sulle questioni di fatto, anche se il giudice di appello aggiunga argomenti ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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