Cassazione Civile, Ordinanza n. 31068/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un promotore finanziario ha impugnato un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2008, sostenendo che l'aliquota applicata fosse errata. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, ritenendosi applicabile la maggiorazione regionale dello 0,85% all'aliquota base del 4,25% e non a quella del 4,40%. In appello, invece, la commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, applicando la maggiorazione dello 0,85% all'aliquota base del 4,40%. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5 l.r. Toscana n. 64/2006 e della tabella allegata, sostenendo che la maggiorazione fosse riferita solo ad attività già gravate dall'aliquota del 4,40% e non ai promotori finanziari; 2) violazione dell'art. 2 l.r. Toscana n. 43/2002 e degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che per il promotore finanziario dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria e non quella maggiorata; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto dell'aliquota applicabile; 4) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 per mancata disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che le norme regionali non menzionassero i promotori finanziari e che, per tali soggetti, non potesse applicarsi la maggiorazione prevista per banche, enti e società finanziarie. Ha affermato che, in assenza di espressa previsione di aumento generalizzato, il richiamo all'aliquota del 4,40% non era riferibile ai promotori finanziari, ai quali doveva applicarsi l'aliquota ordinaria IRAP del 3,90% per l'anno 2008. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito perché subordinato alla validità dell'atto impositivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
La disposizione sulle variazioni dell'aliquota IRAP va letta tenendo conto delle differenti aliquote vigenti per le diverse categorie; il richiamo all'aliquota del 4,40% non si estende automaticamente ai promotori finanziari.
art. 2 l.r. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43
L'aumento dell'aliquota IRAP al 4,40% riguarda i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997, cioè banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, non i promotori finanziari.
art. 6 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato per delimitare i soggetti destinatari dell'aliquota maggiorata regionale.
art. 7 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato per delimitare i soggetti destinatari dell'aliquota maggiorata regionale.
art. 16, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
In difetto di specifica maggiorazione, ai promotori finanziari si applica l'aliquota ordinaria IRAP.
art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Attribuisce alla Regione la facoltà di maggiorare l'aliquota IRAP per determinate categorie di soggetti passivi.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Il motivo relativo alle sanzioni è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento delle censure sull'imposta principale.
art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
È richiamato per evidenziare che l'attività di promotore finanziario può essere svolta in forme diverse, con conseguente necessità di valutare in concreto l'assoggettabilità a IRAP.
Massime di principio
- Le norme regionali di maggiorazione dell'aliquota IRAP devono essere interpretate in modo letterale e sistematico: l'aumento previsto per categorie espressamente indicate non si estende a soggetti non menzionati, anche se ricompresi in una definizione di attività più ampia.
- Quando una disciplina tributaria regionale rinvia a codici di attività o a categorie economiche, il rinvio va coordinato con le aliquote effettivamente vigenti per ciascun soggetto passivo; non è consentita un'applicazione automatica della maggiorazione a soggetti per i quali la legge prevede un'aliquota diversa.
- In tema di IRAP, per il promotore finanziario non opera una presunzione automatica di imponibilità secondo l'aliquota propria delle attività finanziarie maggiorate, essendo necessario distinguere tra le diverse possibili modalità di svolgimento dell'attività e la specifica disciplina applicabile.
- Se l'accoglimento delle censure contro l'atto impositivo principale elimina il presupposto della sanzione, il motivo relativo all'art. 10 dello Statuto del contribuente resta assorbito.
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