Cassazione Civile, Ordinanza n. 00495/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata nel 2006 per crediti contributivi. Il debitore aveva proposto opposizione solo nel 2014. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo prescritti i crediti dopo la notifica della cartella; la Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione dichiarando inammissibile l’opposizione perché tardiva rispetto al termine di 40 giorni previsto per l’opposizione a cartella e perché, essendo stata impugnata la sola cartella senza dedurre specifici atti successivi di riscossione, non potevano esaminarsi né questioni di merito sulla pretesa contributiva né la prescrizione successiva alla notifica. Il ricorrente in Cassazione ha dedotto: (1) vizio di motivazione e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché non poteva esaminare la prescrizione successiva; (2) nullità della sentenza e violazione delle norme su giudicato, devoluzione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte affrontato questioni non devolute; (3) nullità per avere deciso su una questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio, in particolare tardività dell’opposizione e difetto di interesse ad agire; (4) violazione degli artt. 100 e 615 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo costituito da istanze di autotutela e richieste di sgravio, che avrebbero dimostrato l’interesse ad agire. L’INPS ha resistito eccependo l’inammissibilità dei motivi; l’agente della riscossione ha chiesto, inoltre, l’estinzione parziale per effetto della definizione normativa dei debiti di importo modesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e non apparente, perché la Corte territoriale aveva chiaramente ricostruito la domanda come diretta a contestare solo la cartella e aveva correttamente rilevato la tardività dell’opposizione rispetto al termine di legge. Ha inoltre osservato che l’accertamento della tempestività dell’opposizione a cartella è rilevabile d’ufficio quale presupposto processuale. Quanto agli altri motivi, li ha reputati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorso non riportava adeguatamente i contenuti degli atti processuali e del gravame e non consentiva di verificare la decisività delle censure. La Corte ha anche escluso che le istanze in autotutela potessero costituire un fatto storico decisivo idoneo a fondare l’interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’INPS e al pagamento delle somme previste per la definizione accelerata e dell’ulteriore contributo unificato; nei confronti dell’agente della riscossione non sono state poste spese, essendo stata la sua evocazione ritenuta funzionale alla sola litis denuntiatio.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La censura motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non sono ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
La sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è solo apparente; nel caso concreto la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta chiara e comprensibile.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
L’opposizione a cartella in materia contributiva deve essere proposta nel termine di 40 giorni; la tardività determina l’inammissibilità dell’opposizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sui capi non impugnati.
Invocato per sostenere il divieto di nuove questioni in appello.
Invocato con riferimento alle domande ed eccezioni non riproposte.
Richiamato in relazione all’autorità del giudicato.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato per denunciare la decisione su questione non discussa tra le parti; la Corte ha però valorizzato il potere/dovere di rilevare d’ufficio la tardività dell’opposizione.
Il contraddittorio deve essere rispettato, ma la tardività dell’opposizione e l’interesse ad agire erano comunque rilevabili d’ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
L’interesse ad agire è condizione dell’azione e deve essere concreto e attuale; nel caso non è stato adeguatamente allegato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’opposizione e l’interesse a far valere la prescrizione.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, con puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, si è ritenuta applicabile la disciplina sanzionatoria richiamata dalla Corte.
La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato dalla difesa dell’agente della riscossione per rappresentare l’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione.
Conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la definizione agevolata/annullamento dei piccoli debiti.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la richiesta di estinzione parziale del giudizio limitatamente alle partite annullate.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per affermare che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente alleghi uno specifico pregiudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il vizio rilevante è soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- L’opposizione a cartella di pagamento in materia contributiva deve essere proposta nel termine perentorio previsto dalla legge; la mancata impugnazione tempestiva della cartella preclude la contestazione del merito della pretesa e delle questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere entro quel termine.
- La tardività dell’opposizione e l’eventuale difetto di interesse ad agire sono profili che possono essere rilevati d’ufficio dal giudice, in quanto attengono alla proponibilità della domanda e alle condizioni dell’azione.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: le censure che si fondano su atti processuali devono riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione dove e quando essi siano stati dedotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le istanze amministrative di autotutela o di sgravio, da sole, non integrano necessariamente un fatto storico decisivo idoneo a fondare l’interesse ad agire, se non è allegato uno specifico pregiudizio attuale derivante dall’atto impugnato.
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