Cassazione Civile, Ordinanza n. 00480/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale al pagamento di contributi per gli anni 2009 e 2010, riferiti a un architetto che svolgeva attività subordinata ed era iscritto all'albo, con reddito inferiore a 5.000 euro, per il quale risultava versato il contributo integrativo a Inarcassa. I giudici di merito avevano accertato negativamente l'obbligo contributivo ritenendo prescritte le somme richieste (euro 389 per il 2009 ed euro 883 per il 2010). Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26, 31 e 36, della l. n. 335/1995, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere più tardi, sia per effetto di sopravvenuti d.p.c.m. in materia, sia perché l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata nell'ottobre 2011 avrebbe impedito di accertare il credito contributivo, facendo decorrere la prescrizione solo da quel momento. Il professionista ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato contestando a sua volta l'obbligo contributivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha escluso che l'omessa compilazione del quadro RR integri automaticamente occultamento doloso del debito contributivo, ribadendo che tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre affermato che il diritto ai contributi sorge con la produzione del reddito e può essere fatto valere sin dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, indipendentemente dal successivo momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quanto all'asserito spostamento dei termini per effetto dei d.p.c.m., la censura è stata ritenuta non decisiva perché gli atti interruttivi erano successivi alla maturazione della prescrizione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali ciò coincide con la produzione del reddito e con la scadenza del termine di pagamento, non con la successiva dichiarazione reddituale.
art. 2, commi 26, 31 e 36, L. 8 agosto 1995, n. 335
Le disposizioni sulla gestione previdenziale richiamate non consentono di far decorrere automaticamente più tardi la prescrizione per la sola omessa compilazione del quadro RR, né per effetto del richiamo a successivi d.p.c.m. se il credito era già esigibile e non risultavano utili atti interruttivi tempestivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La valutazione circa l'esistenza di un occultamento doloso del debito contributivo è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, la prescrizione decorre quando il credito è esigibile, cioè dalla scadenza del termine di pagamento connesso alla produzione del reddito, non dal momento in cui il reddito viene dichiarato.
- La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra, di per sé, occultamento doloso del debito contributivo e non comporta automaticamente la sospensione o il differimento del decorso della prescrizione.
- L'accertamento dell'eventuale occultamento del debito contributivo è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- Gli atti interruttivi della prescrizione devono intervenire prima del compimento del termine; se sono successivi alla maturazione della prescrizione, non possono impedire l'estinzione del credito.
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