Cassazione Civile, Ordinanza n. 00507/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa/disciplina dopo che il datore di lavoro gli aveva contestato la fruizione illegittima di permessi giornalieri ex L. n. 104/1992 nei giorni 23, 28 e 29 marzo 2019, nella fascia 08:00-22:00, assumendo che non vi fosse stata assistenza effettiva al padre disabile. In giudizio il lavoratore deduceva plurimi vizi del recesso: violazioni procedimentali per mancata ostensione della relazione investigativa, insussistenza del fatto contestato, irrilevanza disciplinare della condotta e, in subordine, difetto di motivazione del licenziamento. Con il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (1) omesso esame e violazione del diritto di difesa per mancata conoscenza della relazione investigativa; (2) violazione delle regole di interpretazione della contestazione disciplinare, sostenendo che il giudice avesse erroneamente esteso l’oggetto della contestazione anche alla fascia notturna; (3) violazione degli artt. 7 Stat. lav., 2 L. n. 604/1966 e dei doveri di correttezza e buona fede, per avere la Corte territoriale esaminato la dedotta assistenza notturna, ritenuta estranea alla contestazione; (4) nullità della motivazione per asserita incomprensibilità circa l’oggetto della contestazione; (5) violazione delle regole sull’onere della prova, assumendo un’inversione probatoria; (6) omesso esame dell’istanza di prova testimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 2 e 6 e infondati i motivi 3, 4 e 5, valorizzando due rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: da un lato, la contestazione disciplinare riguardava solo la mancata assistenza nella fascia diurna 08:00-22:00, mentre il richiamo alla fascia notturna era solo una difesa della società rispetto alla tesi del lavoratore; dall’altro, anche a voler considerare la prospettazione dell’assistenza notturna, tale circostanza non era provata e comunque il permesso ex art. 33 L. n. 104/1992 non può essere usato per finalità meramente compensative del riposo rispetto alle energie impiegate nell’assistenza, poiché l’assenza deve essere causalmente diretta rispetto all’assistenza al disabile. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna del lavoratore alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata: il permesso ex art. 33 L. n. 104/1992 richiede un nesso causale diretto con l’assistenza al familiare disabile e non può essere fruito come mero riposo compensativo. Inoltre ha escluso che vi fosse stato un mutamento della contestazione disciplinare: la fascia notturna era stata solo evocata come controargomento rispetto alla giustificazione addotta dal lavoratore. Sono state quindi confermate la legittimità del licenziamento disciplinare e la correttezza dell’impostazione probatoria seguita nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 33 L. n. 104/1992
permesso per assistenza a familiare disabile
Il permesso è riconosciuto in ragione dell’assistenza al disabile e richiede un nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e assistenza; non è utilizzabile per finalità meramente compensative del riposo.
art. 7 L. n. 300/1970
Non impone un obbligo generale del datore di lavoro di ostendere tutta la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salvo che la conoscenza sia necessaria per una adeguata difesa.
art. 2 L. n. 604/1966
Richiamato in relazione alla dedotta violazione procedimentale nella contestazione e nel licenziamento disciplinare, ma il motivo è stato respinto perché la contestazione era ritenuta specifica e non mutata.
art. 5 L. n. 604/1966
L’onere probatorio del datore resta delimitato al fatto contestato; una volta provata la mancata assistenza nella fascia diurna, spetta al lavoratore provare l’eventuale giustificazione allegata.
art. 2697 c.c.
È stata esclusa un’inversione dell’onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente posto a carico del lavoratore l’onere di provare la giustificazione addotta a fronte del fatto contestato.
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione apparente/incomprensibile è stata respinta perché la motivazione della sentenza d’appello consentiva di comprendere l’oggetto della contestazione e la ratio della decisione.
art. 112 c.p.c.
Non è stato ravvisato vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d’appello ha valutato la fascia notturna solo come elemento difensivo e non come autonomo fatto contestato.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e intellegibile.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Parametro di ricorso per i motivi di violazione di legge, respinti o dichiarati inammissibili in quanto diretti contro la ricostruzione fattuale e interpretativa del giudice di merito.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Parametrava i motivi di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso vizi motivazionali o processuali.
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
I motivi di omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme ha precluso i motivi di omesso esame di fatti decisivi.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico della contestazione disciplinare, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava solo a contrapporre una diversa lettura al testo della contestazione.
art. 1366 c.c.
Richiamato per l’interpretazione secondo buona fede della contestazione disciplinare, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 1370 c.c.
Richiamato per l’interpretazione della contestazione disciplinare, ma la Corte ha privilegiato la lettura aderente al tenore letterale della contestazione.
art. 1324 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo interpretativo, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito.
Massime di principio
- Il permesso ex art. 33 L. n. 104/1992 deve essere fruito in coerenza con la sua funzione assistenziale: l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con l’assistenza al familiare disabile e non può essere utilizzata per meri fini di recupero delle energie o di riposo compensativo.
- L’uso dei permessi assistenziali per finalità diverse da quelle previste dalla legge integra un abuso del diritto ed è suscettibile di rilevanza disciplinare nei rapporti con il datore di lavoro e con l’ente previdenziale.
- In tema di licenziamento disciplinare, il giudice non può attribuire alla contestazione un contenuto diverso da quello effettivamente formulato; eventuali deduzioni difensive del datore su circostanze ulteriori non mutano la contestazione se servono solo a replicare alle giustificazioni del lavoratore.
- Quando la sentenza d’appello è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso per cassazione che non la colpisca specificamente è inammissibile o comunque infondato per carenza di interesse.
- Ai fini dell’onere della prova, una volta accertato il fatto contestato al lavoratore, grava su quest’ultimo la prova dei fatti giustificativi ulteriormente allegati, mentre il datore deve provare il nucleo della condotta disciplinarmente rilevante.
- La mancata ostensione della documentazione investigativa non determina di per sé violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, salvo che il lavoratore dimostri una concreta necessità della documentazione per articolare compiutamente la propria difesa.
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