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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00465/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro inizialmente regolato da un contratto a termine, che il tribunale aveva ritenuto illegittimo per difetto di giustificazione della clausola appositiva del termine, convertendo il rapporto in tempo indeterminato dal 16 settembre 2002 e condannando la società al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive; era stata inoltre dichiarata la nullità di un successivo contratto di apprendistato stipulato in costanza di rapporto. Dopo una prima riforma in appello e la successiva cassazione con rinvio, la corte di rinvio aveva respinto l’appello della società, confermando le statuizioni di primo grado. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande di condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 18 febbraio 2016 sino alla effettiva riassunzione/ripristino del rapporto, nonché alla ricostituzione degli accantonamenti TFR trattenuti dalla società; 2) violazione dell’art. 389 c.p.c., sostenendo che tali domande fossero conseguenziali alla cassazione con rinvio e quindi proponibili dinanzi al giudice di rinvio. La società ha resistito sostenendo che la corte di rinvio avesse implicitamente rigettato tali richieste e che, in ogni caso, esse fossero inammissibili nel giudizio di rinvio, perché estranee al thema decidendum limitato alla conferma o riforma della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che il giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. ha carattere chiuso, non consente domande nuove né conclusioni diverse da quelle già formulate nel giudizio precedente, salvo le attività rese necessarie dalle statuizioni rescindenti. Ha quindi escluso che vi fosse omessa pronuncia sulle domande relative a retribuzioni successive al 18 febbraio 2016 e alla ricostituzione del TFR, perché tali pretese erano inammissibili nel rinvio, circoscritto al riesame dell’appello contro la sentenza di primo grado e, per effetto della cassazione della sentenza di appello, alla sola conferma delle statuizioni del tribunale. In particolare, la conferma della sentenza di primo grado comportava già il ripristino del rapporto e l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, sicché non potevano essere introdotte ulteriori domande restitutorie o conseguenziali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché le domande ulteriori erano inammissibili nel giudizio di rinvio

  • art. 389 c.p.c.

    le domande di restituzione e riduzione in pristino conseguenti alla cassazione si propongono nel rinvio, ma entro i limiti del giudizio chiuso e delle statuizioni rescindenti

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio ha carattere chiuso e non consente domande nuove né conclusioni diverse, salvo quelle rese necessarie dalla sentenza di cassazione

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle domande conseguenziali; la Corte non lo valorizza come base per ampliare il thema decidendum nel rinvio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 32, co. 5, L. 183/10

    richiamato come base dell’indennità risarcitoria confermata con la sentenza di primo grado

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso: non possono essere introdotte domande nuove né possono essere mutate le conclusioni già rassegnate nel giudizio definito dalla sentenza cassata, salvo che ciò sia reso necessario dalle statuizioni della Corte di cassazione.
  • Nel rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino sono proponibili solo nei limiti segnati dalla sentenza rescindente e non possono trasformarsi in un ampliamento del thema decidendum rispetto a quello originariamente devoluto.
  • L’omessa pronuncia non può essere utilmente denunciata quando la domanda stessa era inammissibile nel giudizio di rinvio, perché il giudice non è tenuto a statuire su richieste estranee ai limiti processuali del devolutum.
  • La conferma della sentenza di primo grado, dopo la cassazione della decisione di appello, riporta il processo entro l’assetto decisorio originario, ma non consente di far valere nel rinvio pretese ulteriori non già comprese nelle statuizioni da confermare o riformare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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