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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00506/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa e per previsione disciplinare collettiva dopo un litigio con un altro dipendente nei locali del supermercato, culminato in vie di fatto e nel ricovero ospedaliero dell'altro lavoratore. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande di reintegrazione o, in subordine, di indennità risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo accertato che entrambi i dipendenti si erano spintonati e colpiti, che non vi era prova di una provocazione idonea a scriminare la condotta, che il litigio era proseguito anche negli spogliatoi e che la sanzione espulsiva era prevista dal CCNL e comunque proporzionata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la violazione di norme codicistiche sul rapporto di lavoro e dell'art. 229 del CCNL, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la sua esclusiva prestazione notturna da tre anni, l'occasionalità del fatto e la pretesa provocazione iniziale dell'altro dipendente; inoltre ha lamentato vizi motivazionali e omesso esame di un fatto decisivo. La società ha resistito con controricorso eccependo anche la tardività del ricorso, contestazione respinta dalla Corte di cassazione perché non provata la comunicazione integrale della sentenza ex L. n. 92/2012, con conseguente applicazione del termine lungo semestrale rispettato dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la tardività dell'impugnazione, ma ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove testimoniali, riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme e, per il secondo motivo, l'irrilevanza dei vecchi vizi di motivazione ormai espunti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non ai vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non è sindacabile in cassazione quando, in realtà, si contesta l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità disciplinare, ma la Corte non entra nel merito perché la censura investe un apprezzamento di fatto.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza decisiva incidenza nella decisione di inammissibilità.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la proporzionalità della sanzione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché di merito.

  • art. 229 CCNL

    La condotta accertata è stata ritenuta astrattamente sussumibile nella previsione collettiva che sanziona con il licenziamento senza preavviso il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio con nocumento o turbativa all'attività aziendale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La c.d. doppia conforme preclude in cassazione la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione fattuale.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di prova della comunicazione integrale della sentenza ai sensi della disciplina speciale, si applica il termine lungo di sei mesi per il ricorso per cassazione.

  • art. 1, co. 62, L. n. 92/2012

    La mancata prova della comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria al difensore impedisce di far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 1, co. 64, L. n. 92/2012

    In difetto della comunicazione integrale, opera il termine lungo ordinario ex art. 327 c.p.c. anche nelle controversie soggette al rito Fornero.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo scrutinio delle prove testimoniali o di rivalutazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando vi è doppia conforme tra primo e secondo grado, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In mancanza di prova della comunicazione integrale della sentenza prevista dalla disciplina speciale del rito, per proporre ricorso per cassazione si applica il termine lungo ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare e la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio denunciabile e non mediante una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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