Cassazione Civile, Ordinanza n. 00503/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società datrice di lavoro agiva per ottenere la restituzione di somme corrisposte al dipendente in esecuzione di una sentenza di primo grado che lo aveva reintegrato nel posto di lavoro e riconosciuto retribuzioni per il periodo non lavorato. La società sosteneva che, poiché la sentenza di primo grado era stata poi riformata in appello con rigetto dell’impugnazione del licenziamento e la Cassazione aveva confermato tale esito, le somme pagate erano divenute indebite per il periodo dal licenziamento fino alla reintegrazione. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il pagamento; la Corte d’appello confermava, escludendo che i cedolini paga, l’indicazione dell’IBAN, la valuta, la mancata contestazione e la contumacia del lavoratore valessero come prova del pagamento, e rilevando inoltre che la società non aveva tempestivamente chiesto i mezzi istruttori invocati. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere escluso che la mancata contestazione del lavoratore potesse avere rilievo probatorio o indiziario; 2) violazione degli artt. 421, co. 2, e 210 c.p.c. per non avere la Corte d’appello esercitato poteri istruttori officiosi e per non avere ordinato l’esibizione della documentazione bancaria attestante il pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, sul primo motivo, che la non contestazione presuppone la costituzione in giudizio della parte e non è configurabile nei confronti della contumacia; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull’apprezzamento probatorio e carente di specificità per mancata trascrizione degli atti rilevanti. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura non investisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla tardività delle richieste istruttorie, e ha ribadito che nel rito del lavoro i poteri istruttori d’ufficio non possono supplire integralmente alle carenze probatorie delle parti né sanare preclusioni; inoltre l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiede indispensabilità probatoria, non ravvisabile per documenti normalmente nella disponibilità del soggetto che esegue il pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull’onere della prova: la parte che agisce per la restituzione deve provare il pagamento indebito posto a fondamento della domanda.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia della mancata contestazione, ma la Corte ha escluso che la contumacia equivalga a non contestazione.
La valutazione della valenza probatoria o indiziaria di un elemento di prova è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile nei termini prospettati.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità/autosufficienza per mancata trascrizione dei passi rilevanti degli atti processuali richiamati.
Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi possono essere esercitati solo in presenza di già emersi significativi dati di indagine e non per colmare integralmente carenze probatorie o preclusioni tardive delle parti.
L’ordine di esibizione è ammesso solo se il documento è indispensabile ai fini probatori; non lo è quando si tratti di documenti ordinariamente nella disponibilità di chi ha eseguito il pagamento, salvo allegazione di smarrimento o distruzione non imputabili.
La prova nuova in appello deve essere insieme nuova e indispensabile, cioè idonea a chiarire con certezza la ricostruzione fattuale; non basta una prova eventualmente solo confermativa o incerta.
La decisione, conforme alla proposta accelerata, ha comportato l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie/risarcitorie previste da tali commi.
La conformità alla proposta di definizione accelerata ha determinato l’applicazione delle conseguenze previste dalla norma.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte, grava sulla parte attrice l’onere di provare in modo adeguato l’effettivo pagamento.
- La mancata costituzione del convenuto contumace non integra, di per sé, non contestazione dei fatti allegati dall’attore; la non contestazione richiede una condotta processuale della parte costituita.
- La valutazione della capacità dimostrativa o indiziaria di un documento è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione integrativa e non sostitutiva: non possono essere utilizzati per sanare la totale carenza di prova della parte o per superare preclusioni istruttorie derivanti da tardive richieste.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo se il documento richiesto è davvero indispensabile e non normalmente nella disponibilità della parte che lo invoca; in mancanza di allegazioni su smarrimento o impossibilità non imputabile, la richiesta può essere respinta.
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