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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13350/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta, operata dalla cassa previdenziale professionale su un trattamento pensionistico già in godimento, a titolo di "contributo di solidarietà", prevista da delibere dell’ente e dall’art. 22 del relativo regolamento. Il pensionato, titolare di trattamento dal 2004, aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta e la restituzione delle somme prelevate; i giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo non legittimo il contributo regolamentare e applicando la prescrizione decennale alla ripetizione delle somme. La cassa ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina sulle casse privatizzate e dell’autonomia regolamentare, sostenendo che le modifiche normative del 2006 e la successiva norma di interpretazione autentica del 2013 avrebbero consentito l’adozione di misure di riequilibrio anche incidenti sulle pensioni già liquidate, rendendo legittimo il contributo di solidarietà; ha inoltre richiamato l’art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011 e la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016; (2) mancata applicazione del prelievo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 per il biennio successivo all’entrata in vigore della norma; (3) erronea applicazione della prescrizione decennale, sostenendo invece la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e richiamando l’art. 47-bis d.P.R. 639/1970.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le questioni sollevate fossero già state risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e che il ricorso non offrisse argomenti nuovi idonei a superare tale orientamento. In particolare, ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla cassa su pensioni già maturate costituisce un prelievo patrimoniale non consentito da un atto regolamentare, perché privo di adeguata base legale ai sensi dell’art. 23 Cost.; ha escluso che l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 fosse applicabile alla fattispecie, poiché si tratta di una previsione diversa, eccezionale e condizionata all’inerzia dell’ente; ha inoltre confermato che la domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, non quinquennale, perché il credito non era già liquidato ed esigibile nella misura poi contestata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della cassa alle spese, oltre alle somme ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, nonché al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata a sostegno della censura per violazione di legge sostanziale; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994

    richiamati dal ricorrente per sostenere i poteri delle casse privatizzate; la Corte ribadisce che tali enti non possono introdurre per via regolamentare prelievi patrimoniali privi di base legale.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    la Corte distingue tra formulazione originaria e testo modificato, affermando che per i trattamenti maturati prima della riforma continua a operare il principio del pro rata in modo rigoroso.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    ha attenuato il principio del pro rata per le modifiche future, ma non legittima prelievi regolamentari su pensioni già maturate in contrasto con la legge.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    norma di interpretazione autentica letta nel senso di salvaguardare gli atti pre-2007 se finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine; non copre il contributo di solidarietà provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    prelievo legale eccezionale e temporaneo, diverso dal contributo regolamentare in esame; richiede la condizione di inerzia dell’ente e non è automaticamente applicabile alla fattispecie.

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    richiamati per la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte e per il controllo di ragionevolezza; la Corte valorizza soprattutto l’art. 23 Cost. quale limite alla fonte regolamentare.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC

    disposizione regolamentare ritenuta non idonea a introdurre legittimamente un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché incompatibile con il pro rata e con la riserva di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    menzionato nel primo motivo, senza incidenza autonoma sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 19, comma 3, L. 21/1986

    richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione; la Corte conferma invece la disciplina ordinaria decennale per la ripetizione delle trattenute illegittime.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone credito liquido ed esigibile; non si applica quando è controversa la stessa misura della pensione dopo una trattenuta illegittima.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    vale per la riliquidazione dei ratei pensionistici e non per la ripetizione di somme indebitamente trattenute a titolo di prestazione patrimoniale illegittima.

  • art. 2946 c.c.

    applicato al diritto di ripetizione delle somme indebitamente trattenute, perché il credito non era già liquidato ed esigibile nella misura contestata.

  • art. 23 Cost.

    la trattenuta è una prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo da una fonte legislativa e non da un regolamento di cassa.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    utilizzato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione conforme a orientamento consolidato nonostante la proposta accelerata.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, tramite regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti se il prelievo si risolve in una prestazione patrimoniale imposta priva di base legale ai sensi dell’art. 23 Cost.
  • Le modifiche normative che attenuano il principio del pro rata per le casse privatizzate operano nei limiti fissati dalla legge e non consentono di incidere liberamente su pensioni già maturate mediante trattenute autonome, diverse dai criteri legali di determinazione del trattamento.
  • Il contributo di solidarietà introdotto dalla cassa è ontologicamente distinto dalle misure legislative eccezionali di riequilibrio: una previsione regolamentare non può essere equiparata a un prelievo legale temporaneo e condizionato all’inerzia dell’ente.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone un credito liquido ed esigibile e già messo a disposizione dell’assicurato; se si discute dell’indebita trattenuta che ha alterato la misura della pensione, l’azione di ripetizione resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • L’art. 47-bis d.P.R. 639/1970 riguarda la riliquidazione di prestazioni pensionistiche dovute e non si estende alla ripetizione di somme trattenute indebitamente per effetto di un prelievo patrimoniale illegittimo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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