Cassazione Civile, Ordinanza n. 12239/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conflitto tra il marchio anteriore "Salaparuta" e la denominazione di origine protetta (già DOC e poi registrata in sede europea come DOP) "Salaparuta". La società titolare del marchio aveva chiesto di dichiarare la nullità o l'invalidità della registrazione europea della DOP e del precedente riconoscimento nazionale, sostenendo che la denominazione fosse stata richiesta o registrata in mala fede e che fosse comunque interferente con il marchio e con altri segni contenenti il medesimo elemento distintivo. In via subordinata, aveva chiesto inibitoria e risarcimento contro alcuni utilizzatori della denominazione. Nel ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione della disciplina unionale sul rapporto tra marchio anteriore notorio e denominazioni dei vini, sostenendo che alla DOP dovesse applicarsi la disciplina successiva, che vieta la protezione dei segni decettivi per conflitto con marchi celebri; 2) violazione di varie norme interne, UE e internazionali sul divieto di denominazioni ingannevoli, assumendo che anche il sistema previgente non consentisse la protezione di una DOP idonea a ingannare il consumatore; 3) illegittimità costituzionale della disciplina, per asserita disparità di trattamento rispetto agli altri prodotti agroalimentari e per asserita ablazione del diritto di marchio senza indennizzo; 4) nullità della sentenza e violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, lamentando che il giudice ordinario avrebbe dovuto riesaminare nel merito i presupposti sostanziali della DOP, in particolare il requisito del legame col territorio; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla mancanza del requisito territoriale e alla pretesa assenza di terroir nel Comune di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha dato atto che, secondo la Corte di giustizia investita del rinvio pregiudiziale, il conflitto tra la DOP preesistente, poi automaticamente protetta a livello unionale, e il marchio anteriore notorio registrato per vini deve essere risolto applicando la disciplina del reg. n. 1493/1999, e in particolare l'allegato VII, sezione F, paragrafo 2, che ha carattere completo e disciplina in modo esaustivo il rapporto tra denominazioni protette e marchi anteriori. Ha quindi escluso che possano trovare applicazione le norme successive invocate dalla ricorrente, o una regola generale di non decettività idonea a travolgere la DOP già registrata. Ha inoltre respinto le questioni di costituzionalità, ritenendole manifestamente infondate, perché la diversa disciplina del settore vitivinicolo è giustificata dalla discrezionalità del legislatore unionale e non integra espropriazione senza indennizzo. Infine ha confermato che il giudizio sui presupposti del riconoscimento della DOC e sul requisito del legame col territorio era precluso, essendo il segmento procedimentale concluso dal decreto ministeriale non impugnato; le ulteriori considerazioni della corte territoriale sul terroir sono state qualificate come argomentazioni ad abundantiam e comunque non decisive. Il ricorso è stato integralmente rigettato; le spese sono state compensate per la particolarità della questione interpretativa che aveva richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n. 1234/2007
Richiamato dalla ricorrente come norma successiva sul diniego di protezione in caso di conflitto con marchio notorio; la Corte esclude che si applichi a una DOP già registrata sotto il previgente regime e poi automaticamente protetta.
art. 107 reg. n. 1308/2013
Richiamato come trasfusione della disciplina transitoria; la Corte nega che esso muti il regime applicabile al conflitto in esame.
art. 51 reg. n. 479/2008
Disposizione transitoria: le denominazioni già protette sotto il precedente regime sono automaticamente protette nel nuovo sistema; la cancellazione è possibile solo entro il termine previsto e nei casi contemplati.
allegato VII, sezione F, paragrafo 2, reg. n. 1493/1999
Norma ritenuta applicabile e completa: disciplina in modo esaustivo il conflitto tra denominazioni vitivinicole protette e marchi anteriori notori, consentendo la coesistenza e la continuazione dell'uso del marchio al ricorrere delle condizioni previste.
art. 43, paragrafo 2, reg. n. 479/2008
"Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino"
Ritenuto applicabile solo al diniego di registrazione di nuove denominazioni nel nuovo regime, non alla cancellazione di denominazioni già riconosciute sotto il vecchio sistema.
art. 14, paragrafo 3, reg. n. 2081/1992
Norma evocata dalla ricorrente per sostenere il divieto di registrazione di segni decettivi; la Corte osserva che il legislatore unionale ha deliberatamente scelto di non riprodurre una disposizione analoga nel regolamento vitivinicolo del 1999.
art. 48 reg. n. 1493/1999
Previsto il divieto di designazioni e presentazioni erronee o ingannevoli, ma la Corte esclude che sia la norma che regola il conflitto tra marchi e denominazioni coincidenti, poiché tale conflitto è integralmente governato dall'allegato VII, sezione F, paragrafo 2.
art. 1, comma 1, l. n. 164 del 1992
Norma invocata dalla ricorrente e ritenuta non decisiva/inconferente rispetto al conflitto regolato dalla disciplina unionale.
Richiamato come indice del divieto di segni mendaci; ritenuto privo di valenza precettiva per integrare la disciplina speciale del settore vitivinicolo.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'ablazione del marchio; la Corte esclude la violazione, reputando la disciplina un bilanciamento normativo degli interessi contrapposti.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Evocato per la pretesa espropriazione del marchio senza indennizzo; la Corte esclude che la disciplina integri una espropriazione in senso proprio.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento è ritenuta manifestamente infondata, essendo ragionevole la differenziazione del settore vitivinicolo.
art. 42 Cost.
Evocato per la tutela della proprietà; la Corte esclude che la disciplina determini un'espropriazione del diritto di marchio senza indennizzo.
art. 14 CEDU
Richiamato nel quadro della questione costituzionale/parametrica; non viene ravvisata alcuna violazione.
Richiamato nel motivo sulla pretesa violazione del giudicato interno; la Corte esclude la violazione, rilevando la preclusione derivante dal dictum sulle questioni di giurisdizione.
Richiamato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione; non risulta violato.
Evocato dalla ricorrente nel motivo sulla validità della registrazione; la Corte non lo ritiene idoneo a scardinare la preclusione processuale affermata.
art. 118-ter reg. n. 1234/2007
Invocato per il requisito del legame territoriale della DOP; la Corte ribadisce che l'accertamento del presupposto era precluso sul piano giurisdizionale.
art. 93 reg. n. 1308/2013
Norma sul contenuto della denominazione di origine e sui requisiti del legame geografico; richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta decisiva per rimettere in discussione il titolo già riconosciuto.
Richiamato in tema di "doppia conforme": in tale ipotesi il ricorrente deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel settore vitivinicolo, il conflitto tra una denominazione di origine già riconosciuta sotto il previgente regime e un marchio anteriore notorio contenente termini identici è disciplinato in modo esaustivo dalla norma speciale dell'epoca, che consente la coesistenza e la continuazione dell'uso del marchio alle condizioni previste, senza ricorrere a una clausola generale di non decettività.
- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche già protette in base al vecchio regime restano tali in forza della disciplina transitoria del nuovo sistema; la successiva normativa sul diniego di registrazione di nuove denominazioni per conflitto con marchi notori non si applica retroattivamente a titoli già consolidati.
- Quando una disciplina speciale è stata volutamente costruita dal legislatore dell'Unione come regime completo del conflitto tra segni distintivi, non è consentito integrare tale disciplina mediante norme generali o internazionali richiamate in via analogica, se non quando il testo speciale lo preveda espressamente.
- La diversa regolazione del settore vitivinicolo rispetto ad altri settori agroalimentari non integra di per sé violazione del principio di uguaglianza, se risponde a una scelta regolatoria consapevole e a un bilanciamento tra tutela del marchio e informazione del consumatore.
- Il sindacato giurisdizionale sui presupposti tecnici e amministrativi di un titolo già concluso in sede competente non può essere riaperto in modo autonomo quando il relativo segmento procedimentale sia coperto da preclusione processuale o non sia stato impugnato nelle sedi proprie.
- In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di fatti decisivi deve confrontarsi con le rationes decidendi di entrambi i gradi di merito e indicare specificamente la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
- Le affermazioni della sentenza di merito che si collocano dopo una ratio già sufficiente a definire la controversia e che non incidono sull'esito sono considerazioni ad abundantiam e non costituiscono oggetto utile di censura in cassazione.
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