Cassazione Civile, Ordinanza n. 31654/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento d'ufficio di un dipendente pubblico, componente della RSU, da una sede all'altra senza previa richiesta del nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Il sindacato aveva denunciato comportamento antisindacale e ottenuto l'interdittiva del giudice del lavoro; l'opposizione dell'amministrazione era stata respinta e la Corte d'Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la dedotta incompatibilità ambientale, collegata anche a un procedimento penale riguardante il lavoratore, non esonerasse dal previo nulla osta ex art. 22 L. 300/1970, applicabile al pubblico impiego tramite l'art. 42 d.lgs. 165/2001. Nel ricorso per cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione degli artt. 2103 c.c. e 97 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere indefettibile il nulla osta anche in presenza di ragioni di urgenza e incompatibilità ambientale, in contrasto con i principi di buon andamento ed efficienza della P.A.; ha inoltre valorizzato il fatto che un precedente trasferimento, di contenuto analogo, non fosse stato impugnato, e che il secondo provvedimento fosse stato adottato dopo la revoca della misura cautelare penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito. Ha affermato che, per i componenti della RSU equiparati ai dirigenti delle RSA, il trasferimento di sede richiede il previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza; in mancanza, il trasferimento resta viziato da presunzione di antisindacalità. Le ragioni di incompatibilità ambientale non possono condizionare l'applicazione della tutela sindacale, salvo che l'amministrazione alleghi e provi una concreta urgenza tale da giustificare la deroga, onere che nel caso non è stato assolto. La Corte ha anche escluso rilievo al precedente trasferimento non impugnato, trattandosi di un distinto provvedimento, e ha disposto la condanna alle spese del giudizio di legittimità, senza applicare ulteriori sanzioni ex art. 96 c.p.c. e senza raddoppio del contributo unificato per esenzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità del trasferimento, ma non idoneo a superare la disciplina speciale di tutela sindacale applicabile al caso
art. 97 Cost.
invocato a sostegno del buon andamento ed efficienza amministrativa, ma ritenuto recessivo rispetto alla tutela sindacale prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva
art. 42 d.lgs. n. 165 del 2001
"Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni"; "I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto"
nel pubblico impiego la tutela sindacale segue la disciplina dello Statuto dei lavoratori e i componenti della RSU sono equiparati ai dirigenti RSA ai fini dell'art. 22 L. 300/1970
"Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ... può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza"
il previo nulla osta è requisito necessario del trasferimento del dirigente sindacale; la sua mancanza rende il trasferimento antisindacale e non può essere elusa per ragioni di incompatibilità ambientale
richiamato solo per escludere che ricorresse un trasferimento obbligatorio connesso al procedimento penale, poiché al momento del trasferimento il procedimento era ancora nelle indagini preliminari
richiamato quanto al rito camerale della trattazione del ricorso
domanda di condanna per lite temeraria non accolta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato perché l'amministrazione ricorrente era esentata dal pagamento
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della tutela contro il trasferimento e, quindi, il trasferimento di sede richiede il previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
- La mancanza del previo nulla osta previsto per il trasferimento del rappresentante sindacale determina una presunzione di antisindacalità del provvedimento, non superabile mediante il solo richiamo a generiche esigenze organizzative o a ragioni di incompatibilità ambientale.
- Le ragioni di incompatibilità ambientale o di urgenza possono, al più, giustificare un differimento dell'attesa del nulla osta solo se l'amministrazione le alleghi e provi in modo specifico; non valgono a escludere in radice l'obbligo di richiederlo.
- Un precedente provvedimento di trasferimento non impugnato non sana né condiziona automaticamente la legittimità di un successivo e distinto provvedimento adottato in base a presupposti sopravvenuti o mutati.
- La disciplina speciale posta a tutela dell'attività sindacale prevale, nel caso del rappresentante sindacale, sulla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione e sui richiami al buon andamento, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31545/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31547/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31550/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31551/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31553/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2024 del 09/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →