LEGGE 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il codice di procedura penale per riconoscere rilevanza delle sentenze penali nei procedimenti disciplinari; stabilisce trasferimento d'ufficio o collocamento in aspettativa/disponibilità per dipendenti pubblici rinviati a giudizio per specifici reati di corruzione; sospensione in caso di condanna anche non definitiva; previsione di estinzione del rapporto per condanne ≥3 anni e misure patrimoniali (confisca). Alcune disposizioni transitorie e parti sono state dichiarate incostituzionali o abrogate (cfr. Corte costituzionale 2002/2004; art.7 abrogato D.Lgs. 26.8.2016 n.174). Si applica, con limiti indicati, ai reati elencati (articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 c.p. e art.3 l.1383/1941).
Efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare e misure per dipendenti pubblici (trasferimento, sospensione, estinzione del rapporto, confisca)
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