Cassazione Civile, Ordinanza n. 34814/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per II.D. e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, fondato su PVC della Guardia di Finanza che contestava, tra l’altro, la deducibilità e detraibilità di costi per pubblicità e sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche. L’Amministrazione aveva ritenuto tali costi sproporzionati e antieconomici rispetto al servizio pubblicitario e non coerenti con l’attività del contribuente. La CTR delle Marche aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente, riformando il primo grado nella parte relativa alle sponsorizzazioni verso una ASD. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova ritenendo provata l’effettività delle prestazioni pubblicitarie sulla base di estratti di periodici e fotografie; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’incertezza dell’esecuzione e dell’entità delle prestazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha comunque rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 90, comma 8, L. 289/2002, nel testo applicabile, introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di ASD, a condizione che ricorrano i requisiti normativi; perciò è inconferente la comparazione con i prezzi praticati ad altri sponsor o una valutazione autonoma di convenienza economica. Ha inoltre osservato che la CTR aveva compiuto un autonomo accertamento in fatto sull’esistenza e sull’effettività delle prestazioni fatturate, richiamando specifici elementi istruttori, sicché non sussisteva né la violazione delle regole probatorie né il vizio di omesso esame di fatto decisivo. Le spese seguono la soccombenza e non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante ... spesa di pubblicità"
La disposizione, nel testo ratione temporis, è interpretata nel senso di prevedere una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità delle sponsorizzazioni verso ASD, se ricorrono i presupposti normativi.
art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma che qualifica la spesa come pubblicitaria ai fini fiscali.
Richiamato per il tema del riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non fondata/inammissibile alla luce dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.
Richiamati come norme sulla valutazione della prova, ma non ravvisata la loro violazione poiché il giudice di merito ha valutato autonomamente gli elementi istruttori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché il fatto storico è stato comunque esaminato.
Richiamato per la memoria illustrativa in sede camerale.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano i requisiti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità, con conseguente deducibilità del costo e rilevanza ai fini IVA nei limiti previsti dalla norma.
- In presenza di tale disciplina speciale, è inconferente il raffronto con i corrispettivi pattuiti da altri sponsor o una valutazione giudiziale autonoma circa la maggiore o minore convenienza economica della sponsorizzazione, perché ciò introdurrebbe un requisito non previsto dalla legge.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate o menzionate tutte le singole risultanze probatorie.
- La doglianza di violazione delle regole sulla prova non può essere accolta se il giudice di merito ha svolto un autonomo accertamento fattuale sulla sussistenza e sull’effettività della prestazione fatturata, valorizzando specifici elementi istruttori.
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