Cassazione Civile, Ordinanza n. 25862/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia trae origine dall’esecuzione, da parte del ricorrente, di abusi edilizi su un immobile di proprietà del resistente, immobile che era stato anticipatamente messo a disposizione del ricorrente in vista del successivo trasferimento alla coniuge di quest’ultimo, promissaria acquirente. A seguito di una denuncia di terzi e della conseguente iniziativa dell’autorità giudiziaria, il resistente fu sottoposto a procedimento penale per abusivismo edilizio, procedimento poi conclusosi con assoluzione definitiva. La corte d’appello ha ritenuto che il pregiudizio morale e le spese legali affrontate nel processo penale fossero causalmente riconducibili agli abusi edilizi commessi dal ricorrente e lo ha condannato al pagamento di euro 16.861,73. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 40-41 c.p., sostenendo l’assenza di nesso causale tra i suoi abusi edilizi e i danni lamentati, poiché la catena causale sarebbe stata interrotta dalla denuncia di un terzo e dall’iniziativa autonoma dell’autorità giudiziaria; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, contestando la prova del danno morale quantificato in euro 5.000,00 e la condanna al rimborso delle spese del processo penale, anche in ragione della possibilità di accesso al Fondo ministeriale per gli assolti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in realtà, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del nesso causale compiute dal giudice di merito, e il secondo motivo infondato o in parte inammissibile, rilevando che il danno morale era stato motivatamente presunto in base alla comune esperienza e che il Fondo ministeriale richiamato non era applicabile al caso, essendo intervenuta una sentenza irrevocabile antecedente al 1° gennaio 2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione del nesso causale e dei fatti di causa, operazione riservata al giudice di merito e non sindacabile come violazione di legge. Ha ritenuto il secondo motivo infondato quanto alla prova del danno morale, perché la Corte d’appello aveva indicato presunzioni gravi e comuni massime di esperienza sulla sofferenza derivante dalla pendenza di un procedimento penale ingiustamente subito, e non fondato quanto al richiamo al Fondo ministeriale, non applicabile alle sentenze divenute irrevocabili prima del 1° gennaio 2021. È stata quindi confermata la condanna al risarcimento e il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la responsabilità aquiliana richiede un nesso causale tra fatto illecito e danno, ma la sua verifica concreta, se riferita alla ricostruzione dei fatti, appartiene al giudice di merito.
richiamato per il criterio del nesso causale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione fattuale del giudice di merito.
richiamato per il concorso di cause; la Corte ha ribadito che la valutazione dell’efficienza causale dei diversi fattori è apprezzamento di merito.
la doglianza è stata respinta perché la corte territoriale aveva comunque individuato un supporto presuntivo alla prova del danno.
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata infondata/inammissibile poiché diretta contro il convincimento del giudice di merito.
il vizio di motivazione è stato escluso poiché la sentenza d’appello conteneva un ragionamento comprensibile, lineare e giuridicamente corretto.
non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che in realtà contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
la censura non soddisfaceva i requisiti minimi per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 1022, L. n. 178/2020
la provvidenza per il rimborso delle spese dell’imputato assolto si applica solo alle sentenze divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021.
art. 6 D.M. Giustizia 20 dicembre 2021
conferma la limitazione temporale della disciplina sul rimborso delle spese processuali degli assolti.
Massime di principio
- In tema di responsabilità aquiliana, l’apprezzamento sull’efficienza causale di una condotta rispetto al danno, quando dipenda dalla ricostruzione dei fatti e dal peso comparativo di più cause, costituisce valutazione di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Il ricorrente non può trasformare una doglianza sulla ricostruzione del fatto o sulla valutazione delle prove in una formale censura di violazione degli artt. 2043 c.c. e 40-41 c.p.; in tal caso il motivo è inammissibile se non si denuncia correttamente un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il danno non patrimoniale derivante dalla pendenza ingiustificata di un procedimento penale può essere provato anche in via presuntiva, facendo ricorso alla comune esperienza circa la sofferenza, l’ansia e la frustrazione normalmente collegate a tale evento.
- La motivazione è sufficiente quando espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e indica gli elementi presuntivi posti a base della decisione; non è consentito censurarla mediante confronto con elementi estranei al testo della sentenza.
- L’eventuale accesso a fondi pubblici per il rimborso delle spese processuali dell’assolto è regolato da norme di stretta applicazione temporale e non è invocabile oltre i limiti espressamente previsti dalla disciplina transitoria.
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