Cassazione Civile, Ordinanza n. 33640/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, emesso nei confronti di un soggetto ritenuto evasore totale, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP annullava l'atto solo nella parte relativa alle sanzioni, ritenendo non colpevole l'omessa presentazione delle dichiarazioni, poiché dovuta al comportamento fraudolento del professionista incaricato degli adempimenti fiscali. In appello la CTR accoglieva parzialmente l'impugnazione del contribuente riducendo la percentuale di redditività applicata, ma accoglieva anche l'appello dell'Ufficio ripristinando le sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame della tempestività dell'appello principale dell'Ufficio, asseritamente privo di prova della spedizione nei termini; 2) nullità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita a mezzo posta; 3) omesso esame della violazione delle formalità di notificazione previste per la consegna a persona diversa dal destinatario; 4) insufficiente motivazione dell'avviso e mancata allegazione degli atti su cui era stata determinata la percentuale di redditività del 60%; 5) mancata indicazione nell'avviso dell'aliquota e delle imposte applicate; 6) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'utilizzo di una percentuale media di ricarico/redditività del 35,5% in assenza di prova dell'Ufficio; 7) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, sostenendo che la responsabilità per l'omessa dichiarazione dovesse escludersi per il comportamento fraudolento del commercialista incaricato.
La decisione
La Corte ha innanzitutto disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo il ricorso notificato entro il termine lungo con applicazione della sospensione feriale. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Ha qualificato l'appello dell'Ufficio come appello incidentale, ammissibile e tempestivo, poiché proposto dopo l'impugnazione del contribuente e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale nel processo tributario. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla notificazione dell'avviso di accertamento, perché fondati su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito e, in parte, su profili nuovi non dedotti nei gradi precedenti. Ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse la censura sulla motivazione dell'avviso in punto percentuale di redditività, essendo stata comunque la pretesa rideterminata dalla CTR. Ha escluso la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 quanto all'indicazione di aliquota e imposte, richiamando il principio per cui, nelle imposte ad aliquota unica, è sufficiente l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla percentuale di redditività per genericità e mancata allegazione di specifici elementi di fatto idonei a contestare la media di settore applicata, rilevando che in caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni semplici e che il contribuente deve comunque contestare con elementi concreti la ricostruzione induttiva. Infine ha rigettato il motivo sulle sanzioni, affermando che la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente e che la sola querela nei confronti del commercialista non basta se non si dimostrano il controllo esercitato e le concrete modalità fraudolente idonee a celare l'inadempimento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo in base al termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata, con applicazione della sospensione feriale.
Sono state depositate le copie degli avvisi di ricevimento in Cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità quando la doglianza mirava a una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamati dal ricorrente sulla notificazione degli atti a mezzo posta.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione postale dell'avviso di accertamento.
Richiamato dal ricorrente per le formalità di consegna a persona diversa dal destinatario.
La Corte ha ribadito che, per imposte ad aliquota unica, il contenuto obbligatorio dell'avviso è soddisfatto anche con l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata.
La Corte ha affermato che la contestazione della ricostruzione induttiva richiede allegazioni fattuali specifiche; inoltre, per le sanzioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e sulla percentuale di ricarico; la censura è stata ritenuta generica e inidonea a scalfire l'accertamento di merito.
Richiamato in tema di elemento soggettivo dell'illecito tributario e colpevolezza.
Richiamato in tema di esclusione della punibilità per assenza di colpa; la Corte ha richiesto la prova concreta della vigilanza e della fraudolenza del professionista.
Richiamato per la forma e i termini dell'appello incidentale nel processo tributario.
Richiamato insieme all'art. 54 per la proposizione dell'appello incidentale mediante controdeduzioni.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per la disciplina processuale tributaria che prevale sulle norme codicistiche generali, ove compatibili.
Richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario.
La Corte ha ribadito che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile e può riguardare anche capi diversi della sentenza rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale.
Richiamato in relazione ai termini dell'impugnazione incidentale tempestiva.
Citato solo per escludere che fosse la base normativa dell'accertamento in esame.
Citato solo per escludere che fosse la base normativa dell'accertamento in esame.
La Corte ha ricondotto il potere di accertamento, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio, che consente il ricorso a presunzioni supersemplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico giudizio di gravame; le impugnazioni successive hanno natura incidentale e, se proposte fuori dall'atto e dal termine propri dell'appello incidentale, sono ammissibili solo se rispettano i requisiti temporali dell'impugnazione incidentale tardiva.
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa capi autonomi della sentenza diversi da quelli colpiti dall'impugnazione principale, purché sia proposta in reazione all'iniziativa dell'avversario e nei limiti temporali previsti dalla legge.
- Le censure in cassazione che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili se formulate come violazioni di legge; devono essere veicolate, nei casi consentiti, come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La validità della notificazione di un avviso di accertamento eseguita tramite posta, quando sia contestata sulla base di elementi fattuali non adeguatamente dedotti o sulla sola diversa lettura delle risultanze documentali, non può essere rimescolata in sede di legittimità.
- In materia di avvisi di accertamento relativi a imposte ad aliquota unica, l'art. 42 d.P.R. 600/1973 è soddisfatto anche se l'atto indica imponibile e imposta liquidata, essendo sufficiente che il contribuente possa risalire agevolmente all'aliquota applicata.
- In presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere con accertamento d'ufficio e fare ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; resta però necessario determinare, sia pure induttivamente, i costi correlati ai maggiori ricavi.
- Chi contesta in cassazione la ricostruzione induttiva del reddito deve allegare specifici elementi di fatto già dedotti nei gradi di merito, non essendo sufficiente una critica generica o il richiamo a dati statistici astratti.
- In tema di sanzioni tributarie per omessa dichiarazione, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente; per escludere la responsabilità non basta allegare l'inadempimento del professionista incaricato, ma occorre dimostrare anche la vigilanza esercitata e le concrete modalità fraudolente con cui il professionista ha occultato il proprio operato.
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