Cassazione Civile, Ordinanza n. 29787/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA e IRAP nei confronti di una società in accomandita semplice e, quanto ai maggiori redditi di partecipazione, per IRPEF nei confronti dei soci, con riferimento agli anni d'imposta 2006 e 2007. I giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo tardiva la notizia di reato e quindi inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento, con conseguente decadenza dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia stata presentata tardivamente o l'esito sia stato di archiviazione, e che le modifiche normative successive non incidevano sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che la decisione impugnata era in contrasto con un consolidato orientamento di legittimità sul raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte dirette e IVA, orientamento secondo cui rilevano i seri indizi di reato che determinano l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla tardività della trasmissione o dall'archiviazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, affinché applichi tali principi, compia gli accertamenti di fatto necessari e decida anche sulle questioni rimaste assorbite. Il rinvio concerne i rilievi diversi dall'IRAP, essendo questa stata già parzialmente annullata in autotutela nel corso del giudizio d'appello.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo applicabile ratione temporis, i termini di accertamento per le imposte dirette sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, anche se la denuncia sia tardiva o seguita da archiviazione.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Nel testo vigente sino al 2 settembre 2015, i termini di accertamento IVA sono raddoppiati alle stesse condizioni previste per le imposte dirette, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015
La disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati e limita l'applicazione della nuova disciplina, impedendo che le modifiche successive travolgano gli atti impositivi già emessi nei casi ricompresi nel precedente regime transitorio.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208 del 2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 già notificati, per effetto della disciplina transitoria richiamata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
La causa è stata trattata con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per IRPEF e IVA opera quando emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, senza che rilevi, di per sé, la tardività della trasmissione della notizia di reato o l'eventuale archiviazione del procedimento penale.
- Le modifiche normative che hanno inciso sul sistema del raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi di accertamento già notificati per annualità anteriori alla data di riferimento, quando la disciplina transitoria faccia salvi gli effetti degli atti già emessi.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già consolidato un'interpretazione del regime transitorio e del raddoppio dei termini, il giudice di merito che se ne discosti senza valide ragioni incorre in violazione di legge.
- In presenza di una parziale definizione in autotutela di alcune riprese, il giudizio di legittimità resta limitato alle sole contestazioni ancora effettivamente controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →