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Legge

L.R. Molise 6/2011

Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane

Normativa regionaleL.R. Molise 6/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale riorganizza l’esercizio delle funzioni amministrative in Molise, promuove l’associazionismo comunale per le funzioni fondamentali, disciplina la soppressione e liquidazione delle Comunità montane e il trasferimento di personale e funzioni. Introduce anche il fondo della montagna. Molte disposizioni sulle Unioni di comuni e sull’Agenzia montana sono state poi abrogate; il nucleo sulla soppressione delle Comunità montane ha natura storica e oggi è in gran parte esaurito.

Riordino delle funzioni amministrative locali e soppressione delle Comunità montane

Riordino delle funzioni amministrative locali e soppressione delle Comunità montane

La legge regionale del Molise riorganizza l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi a livello locale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e ridurre gli oneri organizzativi e finanziari. Il provvedimento disciplina inoltre la soppressione delle Comunità montane, il riassetto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni e il sostegno ai territori montani.

Principi generali e assetto delle competenze

La Regione orienta il riordino secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale. La generalità delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, singoli o associati, salvo quelle che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite dalla legge alla Regione o alle Province. Le Province esercitano le funzioni di area vasta o quelle non adeguatamente svolgibili dai Comuni; la Regione conserva le funzioni che richiedono esercizio unitario e svolge coordinamento, programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio delle riforme.

Ambiti ottimali e forme associative comunali

La Regione individua con legge, previa concertazione con i Comuni interessati, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali. Ai fini della legge sono considerati montani i Comuni con almeno il 75% del territorio sopra i 600 metri sul livello del mare.

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, tramite convenzione o unione; lo stesso obbligo vale per i Comuni già appartenuti a Comunità montane e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Le forme associative esercitano anche le ulteriori funzioni e servizi conferiti dalla Regione e quelli provenienti dalle soppresse Comunità montane.

La costituzione dell’ambito ottimale avviene con procedimento concertato: la Giunta regionale avvia il confronto, entro 60 giorni si formalizzano i risultati in un verbale, i Comuni possono formulare osservazioni entro 30 giorni e la proposta definitiva viene adottata dalla Giunta e sottoposta al Consiglio regionale. Non sono ammessi ambiti diversi da quelli definiti ai sensi della legge.

Costituzione delle Unioni e convenzioni

Una volta individuati gli ambiti ottimali, i Comuni dell’ambito devono deliberare entro 90 giorni la forma associativa, tramite unione o convenzione. Le convenzioni devono regolare finalità, durata, consultazione tra enti, rapporti finanziari e obblighi reciproci.

La disciplina originaria delle Unioni prevedeva durata minima decennale, autonomia organizzativa e finanziaria, successione nei rapporti in caso di scioglimento, rappresentanza dei sindaci e un sistema di rotazione della presidenza; prevedeva inoltre che l’Unione si intendesse costituita con l’adesione di almeno quattro quinti dei Comuni dell’ambito. Tali disposizioni risultano però successivamente abrogate.

Soppressione ed estinzione delle Comunità montane

Il Presidente della Giunta regionale disponeva la soppressione delle Comunità montane del territorio regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, nominando per ciascuna un Commissario liquidatore. Le attività e passività confluivano in gestioni liquidatorie; i proventi dell’alienazione del patrimonio disponibile erano destinati al ripianamento delle passività e le sopravvenienze attive o passive venivano registrate nella contabilità liquidatoria.

I Commissari liquidatori avevano compiti di gestione, liquidazione, approvazione dei bilanci, ricognizione patrimoniale e finanziaria, continuità dei servizi essenziali e proposta di trasferimento di funzioni, patrimoni, contratti, convenzioni, risorse umane e rapporti giuridici alle nuove forme associative. L’estinzione doveva essere disposta con decreto regionale e, salvo proroghe motivate, non oltre il 31 dicembre 2012. In caso di contenzioso pendente, l’estinzione era rinviata alla definizione delle liti.

Personale delle soppresse Comunità montane

La disciplina sul personale prevedeva priorità alla mobilità verso Regione ed enti dipendenti e possibilità di incentivi per favorire la copertura dei posti vacanti presso altri enti locali o pubblici economici regionali. Era previsto il mantenimento della posizione giuridica ed economica del personale trasferito, nonché l’utilizzo prioritario del personale delle soppresse Comunità montane da parte delle Unioni di comuni.

Questa materia è però stata in larga parte abrogata; inoltre la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 10 dell’articolo sul personale. Restano quindi solo profili storici e ormai esauriti.

Fondo della montagna e sostegno ai territori montani

La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane tramite il fondo regionale della montagna, alimentato dalla quota del fondo nazionale e da eventuali cofinanziamenti regionali definiti in manovra finanziaria annuale. Le risorse sono destinate a programmi o progetti di investimento a favore dei territori montani e ripartite dalla Giunta regionale tra Unioni di comuni, altre forme associative costituite ai sensi della legge, oppure tra i Comuni montani.

Nelle more delle gestioni liquidatorie delle Comunità montane soppresse, le risorse del fondo e altre eventuali somme regionali potevano affluire anche alle contabilità liquidatorie per coprire spese correnti limitate al personale e alla gestione degli uffici e dei servizi. Il meccanismo è connesso a un processo ormai concluso.

Programmazione delle Unioni di comuni

Le Unioni di comuni dovevano dotarsi di un Piano di sviluppo triennale, quale strumento di programmazione locale che definiva indirizzi politici, obiettivi e interventi sulle funzioni fondamentali e conferite. Il Piano era trasmesso a Provincia e Giunta regionale per una verifica di coerenza entro 60 giorni, e in sede di bilancio di previsione l’Unione approvava anche il programma annuale di attuazione.

Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani

La legge prevedeva la possibilità di istituire un’Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani, ente strumentale con personalità giuridica e autonomia amministrativa, incaricato di supporto tecnico-giuridico, monitoraggio della riforma e promozione dello sviluppo dei territori montani. L’Agenzia aveva compiti in materia di imprese, attrazione di risorse, distretti rurali, ambiente, turismo e governance associata.

Tale previsione è stata successivamente abrogata e non ha più rilievo applicativo.

Abrogazioni e decorrenza

Con la completa estinzione delle Comunità montane sono abrogate le precedenti leggi regionali sul riordino delle Comunità montane, sul sostegno all’associazionismo intercomunale e sul precedente riordino delle Comunità montane, oltre alle norme incompatibili.

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia, molte disposizioni centrali sono state nel tempo abrogate o sono riferite a procedure e strutture ormai esaurite, per cui l’atto ha oggi prevalente interesse storico e applicativo limitato.

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