Cassazione Civile, Ordinanza n. 24154/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA, IRPEF/IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati e maggiore IVA, nonché rettificato perdite e costi ritenuti indeducibili o non inerenti. In particolare, erano stati contestati, tra l'altro, i canoni di leasing relativi a due elicotteri, ritenuti non inerenti e quindi indeducibili, con conseguente diniego della detrazione IVA, e presunte vendite "in nero" di marmo desunte dal confronto tra dati contabili e rimanenze finali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del fallimento e rigettato quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo non provate le riprese. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della motivazione, in relazione alla ripresa sui leasing degli elicotteri; 2) violazione delle norme fiscali sull'inerenza e sulla detraibilità IVA, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provati i presupposti di deducibilità/detraibilità e nel non porre correttamente a carico del contribuente la prova dell'inerenza; 3) vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi in relazione alla ripresa per vendite non contabilizzate di marmo, assumendo che la CTR avesse travisato i dati fattuali, la natura della ripresa e gli elementi posti a base della ricostruzione dei ricavi occultati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica e non del tutto precisa, fosse comunque comprensibile e non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio in tema di inerenza dei costi e detraibilità IVA e, quanto alla ripresa sui marmi, aveva mal ricostruito i fatti decisivi e non si era confrontata con dati potenzialmente decisivi dedotti dall'Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione per nuovo esame delle questioni e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, in combinazione con le norme processuali civili, ai fini della censura di motivazione apparente.
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 nel motivo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'indeterminatezza del thema decidendum.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per carenza/insufficienza della motivazione in senso costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come base del motivo di ricorso volto a denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale in tema di inerenza e detraibilità IVA.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato per il principio di inerenza dei costi e per il riparto dell'onere probatorio sulla deducibilità dei componenti negativi.
Richiamato per affermare che la prova dell'inerenza è necessaria anche ai fini della detrazione IVA.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Citato dalla Corte per chiarire che la norma concerne la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, distinta dal diverso principio di inerenza.
art. 12 preleggi
Richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Citato come norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83/2012 e alla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente la sola possibilità di ricostruire il ragionamento con congetture dell'interprete.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, la prova dell'inerenza dei costi e, quindi, della deducibilità dei componenti negativi e della detraibilità dell'imposta, grava sul contribuente.
- L'inerenza va valutata come riferibilità qualitativa del costo all'attività d'impresa, anche in via indiretta o potenziale, e va distinta dalla congruità economica della spesa; l'antieconomicità può essere solo un indice sintomatico del difetto di inerenza, non un criterio autonomo e sostitutivo.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste quando il giudice di merito trascuri elementi fattuali potenzialmente decisivi e oggetto di discussione tra le parti, specie se la loro considerazione potrebbe incidere sulla ricostruzione della pretesa impositiva.
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