Cassazione Civile, Ordinanza n. 18159/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per il 2006 nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa imputato per trasparenza. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di norme sostanziali tributarie e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto effettive operazioni fatturate da una società terza che l'Ufficio considerava inesistenti, in base a una rivalutazione delle prove tratte da un parallelo procedimento penale e in contrasto con altre risultanze istruttorie valorizzate dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi riconoscibile e non meramente apparente, fondata sull'effettività delle operazioni fatturate e sull'autonoma valutazione delle prove provenienti dal giudizio penale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e la sufficienza della motivazione, profili non più deducibili ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione apparente integra un errore processuale deducibile ex n. 4; la censura che, sotto veste di violazione di legge, mira a contestare la tenuta argomentativa della decisione attiene invece al diverso perimetro del n. 5, nel testo applicabile ratione temporis.
La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il fondamento decisorio sia sostanzialmente non percepibile; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione, con nullità solo in caso di motivazione meramente apparente.
art. 109 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Ufficio come norma violata in relazione alla deducibilità dei costi e alla rettifica del reddito d'impresa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché risolventesi in una rivalutazione del merito.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo dell'Ufficio tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la Corte ne affronti il contenuto nel merito, per l'inammissibilità della censura.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla disciplina delle fatture, senza rilievo decisorio autonomo nella pronuncia.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Ufficio tra le norme invocate in tema di accertamento IVA, senza esame di merito.
Richiamato nel ricorso quale norma asseritamente violata, ma non oggetto di scrutinio nel merito.
Richiamato dall'Ufficio sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva però che la doglianza, in concreto, mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamato come norma sulle presunzioni, senza autonoma rilevanza decisoria nella pronuncia.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma la Corte non ne svolge un'applicazione diretta, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura di merito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, solo quando la decisione sia priva di una effettiva ratio decidendi percepibile; non è sufficiente che la parte la ritenga sintetica o insufficiente.
- Nel processo tributario il giudice può utilizzare le prove raccolte in sede penale, purché le sottoponga a autonoma valutazione critica e ne tragga un convincimento proprio.
- Una censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove tende a risolversi in una critica al merito e, se diretta alla motivazione, non è proponibile nei limiti del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile.
- L'inesistenza o l'effettività delle operazioni fatturate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal sistema dei vizi motivazionali e non mediante una diversa lettura del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →