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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22385/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una contribuente aveva ottenuto un estratto di ruolo relativo a una pretesa erariale collegata a un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, del quale assumeva di non aver mai ricevuto notificazione. Sulla base di tale dedotta omessa notifica aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario, notificandolo solo all'agente della riscossione; l'Agenzia delle Entrate era poi intervenuta nel giudizio producendo l'atto e la prova della notifica. Dopo una declaratoria di incompetenza territoriale e riassunzione del processo, il giudice di merito aveva accolto la domanda per difetto di prova della notifica. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo, la violazione delle norme sulla notificazione, sull'onere della prova e sulla disciplina tributaria dell'impugnazione degli atti della riscossione. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite. La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso originario era inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché l'impugnazione era rivolta all'estratto di ruolo e non ricorrevano le ipotesi eccezionali previste dalla normativa sopravvenuta per la sua impugnabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio collegato a procedure di appalto, ai pagamenti da parte della pubblica amministrazione o alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. Poiché tali ipotesi non risultavano nel caso concreto, il ricorso introduttivo era inammissibile; di conseguenza, il ricorso principale dell'Agenzia e quello incidentale della contribuente sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dal ricorrente principale come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    richiamato dal ricorrente principale per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di motivazione della decisione

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione alle regole di notificazione degli atti tributari

  • artt. 137, 138 e 139 c.p.c.

    richiamati in tema di notificazione

  • art. 14 L. 890/1982

    richiamato in tema di notificazione a mezzo posta

  • artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.

    richiamati sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni

  • artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    richiamati dal ricorrente principale in tema di impugnabilità degli atti tributari e termini di impugnazione

  • art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite nel processo tributario

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno del diritto di difesa

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    considerato norma applicabile ai giudizi in corso; limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo ai soli casi di specifico pregiudizio previsti dalla legge

  • art. 24 Cost.

    la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dai casi previsti dalla norma

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme sulla prova, ma assorbito dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    la Corte lo assume come norma che delimita l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • Cass., Sez. U., n. 26283/2022

    richiamata per affermare l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai giudizi pendenti

  • Corte Cost. sentenza n. 190/2023

    richiamata per ribadire che eventuali modifiche del sistema spettano al legislatore e che le questioni di incostituzionalità sono inammissibili

  • Cass., Sez. U., n. 12637/2008

    richiamata per il principio secondo cui il difetto di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non nei casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio concreto e attuale.
  • La normativa che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
  • Il difetto di interesse ad agire è una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'inammissibilità dell'azione originaria.
  • Quando il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse, restano assorbite le censure formulate contro le decisioni di merito e l'eventuale ricorso incidentale.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo non possono essere risolte dal giudice di legittimità in senso sostitutivo rispetto alla scelta legislativa, ove la Corte costituzionale ne abbia già dichiarato l'inammissibilità delle censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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