Cassazione Civile, Ordinanza n. 23000/2021 del 17/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio contestava a una società l'omessa contabilizzazione di rimanenze finali tra i componenti positivi di reddito e l'indebita deduzione di costi, ai fini di IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva in parte accolto l'appello della società e in parte confermato la decisione di primo grado, annullando alcuni rilievi ma lasciando fermo, tra l'altro, il recupero di IVA relativo a una fattura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente sul rilievo relativo al cantiere 'ex Feltrinelli'; violazione delle norme sul reddito d'impresa e sulla corretta imputazione temporale delle rimanenze e dei costi; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul capo relativo ad alcuni costi indebitamente dedotti. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale su sei motivi, deducendo, tra l'altro, la nullità dell'accertamento per la durata della verifica, la non contestazione dei fatti, vizi di rappresentanza dell'Ufficio, la contraddittorietà della motivazione sui cantieri, la violazione dello Statuto del contribuente in tema di sanzioni e l'omessa motivazione sul recupero di un costo di euro 150.000,00.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale e ha rigettato anche il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che la C.T.R. avesse omesso di valutare e motivare sulla questione, dedotta dall'Agenzia, relativa alla deducibilità di costi non riconoscibili per mancanza dei prospetti richiesti dall'art. 93 TUIR e per l'erroneo inserimento di acconti di natura finanziaria tra i componenti negativi di reddito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sentenza deve contenere una motivazione idonea e non apparente; la censura è infondata se la ratio decidendi è chiaramente esposta, ma il vizio sussiste se una questione decisiva è del tutto omessa.
la Corte richiama la disciplina delle rimanenze e della corretta imputazione temporale dei componenti di reddito; l'omessa considerazione dei relativi prospetti può incidere sulla deducibilità dei costi e sulla legittimità del recupero a tassazione.
è richiamato in tema di principi di competenza e imputazione temporale degli elementi positivi e negativi del reddito d'impresa.
il giudice deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la censura è fondata quando il giudice omette di esaminare una specifica doglianza decisiva.
art. 12, comma 5, L. n. 212/2000
il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è considerato ordinatorio e la sua violazione non comporta nullità dell'accertamento.
nel processo tributario il giudice può valorizzare il materiale probatorio ritualmente acquisito e le contestazioni delle parti; la deduzione di non contestazione va vagliata in relazione agli atti di causa.
è richiamato in relazione ai requisiti di ammissibilità e specificità dell'appello e delle censure proposte in sede tributaria.
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
è invocato dalla parte per dedurre vizi degli atti processuali, ma la Corte non ravvisa il lamentato vizio.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
le dichiarazioni rese da terzi e riportate nel PVC hanno valore indiziario e possono concorrere a formare il convincimento del giudice come prova presuntiva.
la doglianza sulla non irrogazione delle sanzioni è dichiarata inammissibile per novità e comunque infondata nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
sono i parametri di ricorso utilizzati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza; la Corte distingue tra errori di diritto, nullità e censure meramente assertive o non specifiche.
è la norma sul rito camerale applicata alla trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente ha natura ordinatoria: la sua eventuale inosservanza non determina, di per sé, la nullità dell'accertamento.
- Le dichiarazioni rese da terzi e recepite nel processo verbale di constatazione o nell'avviso di accertamento hanno valore indiziario e possono essere utilizzate come fonte di prova presuntiva, senza necessità che siano state rese in contraddittorio con il contribuente.
- La motivazione è solo apparente o contraddittoria in senso rilevante quando il giudice non renda percepibile la ratio decidendi; non basta il dissenso della parte rispetto alla valutazione delle prove se la sentenza espone riscontri oggettivi distinti per le diverse questioni.
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o omette di confrontarsi con l'effettivo fondamento della decisione.
- Nel giudizio tributario, l'omessa pronuncia su una questione ritualmente dedotta integra vizio di nullità e impone la cassazione con rinvio limitatamente al capo non esaminato.
- La deducibilità dei costi e la corretta imputazione temporale dei componenti reddituali richiedono il rispetto della disciplina fiscale di competenza e la disponibilità della documentazione prevista; l'omissione di tali elementi può legittimare il recupero a tassazione.
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