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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1478 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché tutti e quattro i motivi erano privi dei requisiti di formulazione richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Non è quindi intervenuta una decisione nel merito delle contestazioni sull’accertamento. C.V. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il suo appello e confermato l’avviso di accertamento IRPEF relativo al 2003. L’accertamento recuperava a tassazione una parte del corrispettivo, ritenuto non dichiarato dall’Ufficio, per la cessione di quote societarie. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.); violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e vizio motivazionale; violazione delle regole sull’onere e sulle presunzioni probatorie e vizio motivazionale; violazione delle norme TUIR sulle plusvalenze e vizio motivazionale. La CTR aveva ritenuto non provata la tesi difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I quattro motivi in cui è articolato (nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all'art. 112 c.p.c. ; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè vizio di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. , nonchè vizio di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 T.U.I.R. e vizio di motivazione) sono, infatti, del tutto privi dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

    Nel caso esaminato, l’inammissibilità deriva dalla mancata formulazione dei motivi secondo i requisiti processuali previsti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis; la Corte non esamina perciò le questioni di merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    È citato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte non ne valuta il merito: il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di formulazione prescritti dall’art. 366-bis c.p.c.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non decide la fondatezza di questa censura, dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni formali.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell’atto impositivo; la Corte non ne interpreta il contenuto, poiché dichiara inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti di formulazione dei motivi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    È indicato tra le norme invocate sulla motivazione dell’accertamento, ma la relativa censura non è esaminata nel merito, essendo il ricorso inammissibile.

  • Art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non decide la questione probatoria perché il motivo non soddisfa i requisiti processuali richiesti.

  • Art. 2729 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in materia di presunzioni, ma la Corte non esamina la relativa censura nel merito, a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68

    Sono invocati dal ricorrente in relazione alla tassazione del corrispettivo per la cessione di quote; la Corte non decide la questione sostanziale, poiché il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione, ciascun motivo deve essere formulato rispettando i requisiti processuali applicabili ratione temporis: il loro mancato rispetto può determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso senza esame delle questioni di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità non equivale a una decisione di merito sulla legittimità dell’accertamento o sulla fondatezza delle contestazioni probatorie e tributarie.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità può essere condannata alle spese; in questo caso il contribuente è stato condannato a pagare 3.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

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