Sentenza del 27/01/2016 n. 741 - Comm. Trib. Prov. Milano
ART. 8, COMMA 2, D.L. 16/2012 - Esercizio dell'azione penale - Insussistenza del reato - Non applicazione delle sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha ritenuto inapplicabile l’art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012 in assenza del presupposto penale richiesto e ha dichiarato nullo l’atto di contestazione. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, le date, gli importi, né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012, sostenendo che mancasse il presupposto richiesto dalla norma: la commissione di un delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. In particolare, non era ravvisabile alcun delitto non colposo a carico dell’amministratore, del legale rappresentante o dell’amministratore di fatto della società.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012
La norma sanzionatoria di cui all'art. 8 comma 2 del d.l. 16/2012 trova applicazione in presenza della commissione di un delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
La sanzione è applicabile solo se risulta commesso un delitto non colposo e il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale; se tale presupposto non sussiste, la disposizione non può fondare la contestazione.
Massime di principio
- Per applicare una sanzione fondata sull’art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012 occorre verificare la presenza di entrambi i presupposti indicati: un delitto non colposo e l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
- La sola contestazione di irregolarità o il coinvolgimento di un amministratore, legale rappresentante o amministratore di fatto non sostituiscono l’accertamento del presupposto penale richiesto dalla norma.
- Se nessun delitto non colposo è ravvisabile a carico dei soggetti indicati, la sanzione non è applicabile e l’atto di contestazione fondato su tale disposizione è nullo.
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