Sentenza del 27/01/2016 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IVA -Immobile di lusso - Agevolazioni prima casa - Non spettano - Recupero dell'Iva - Nozione di "superficie utile".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la revoca dell’agevolazione IVA per l’acquisto della prima casa e il conseguente recupero dell’imposta. La controversia riguardava la qualificazione dell’immobile come «di lusso» in base al superamento della soglia di 240 m² di superficie utile e, in particolare, quali locali dovessero essere inclusi nel calcolo: se computare le superfici non calpestabili e i vani interni non abitabili, comprese le autorimesse.
La decisione
È stata ritenuta legittima la revoca dell’agevolazione e il recupero dell’IVA quando la superficie utile complessiva dell’immobile supera 240 m². Nel calcolo vanno esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina; non va invece sottratta indistintamente tutta la superficie non calpestabile. Si computano i vani interni anche se privi di abitabilità, comprese le autorimesse. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza né l’esito formale dei singoli gradi o la statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Per stabilire se un’abitazione supera la soglia di 240 m² rilevante per la qualificazione come immobile di lusso, occorre applicare i criteri di calcolo della superficie utile, non limitarsi alla superficie effettivamente calpestabile.
- Sono escluse dal computo le superfici di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina; non è invece esclusa in blocco ogni superficie non calpestabile.
- I vani interni possono concorrere al calcolo anche se privi dei requisiti di abitabilità; tra questi possono rientrare le autorimesse.
- Se, applicando tali criteri, la superficie utile supera 240 m², l’agevolazione prima casa può essere revocata e l’IVA recuperata.
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