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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tasse automobilistiche - Soggetto passivo - Utilizzatore - Solidarietà della società concedente il leasing - Insussistenza - Responsabilità in caso di pagamento cumulativo - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo enuncia un principio sulla soggettività passiva per la tassa automobilistica in caso di leasing, ma non riporta i fatti di una controversia, l’identità delle parti, l’atto impugnato né i motivi specifici del ricorso.

La decisione

Non sono riportati il giudice, il grado, l’esito concreto della decisione, le statuizioni sulle spese o eventuali importi. Il principio esposto è che, durante il leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; la società concedente risponde in solido soltanto se ha effettuato, secondo le modalità stabilite dall’ente competente, il pagamento cumulativo delle tasse dovute dagli utilizzatori per i periodi compresi nella durata del contratto.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, convertito dalla legge 125/2015

    in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.

    La disposizione ha portata interpretativa e individua nell’utilizzatore, non nella società concedente il leasing, il soggetto passivo della tassa automobilistica.

  • Art. 5, comma 29, del d.l. 953/1982, convertito dalla legge 53/1983, come sostituito dall’art. 7, comma 2, della legge 99/2009

    É configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nell'ipotesi in cui, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, la società di leasing abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

    La società di leasing non è normalmente obbligata in solido per la tassa automobilistica. La solidarietà sorge soltanto se la società ha effettuato il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, secondo le modalità stabilite dall’ente competente e limitatamente ai periodi coperti dal contratto.

Massime di principio

  • Nel leasing, il debitore della tassa automobilistica è in via ordinaria l’utilizzatore del veicolo per i periodi interessati dal contratto.
  • La sola qualità di società concedente o proprietaria del veicolo non basta a fondare la responsabilità solidale: occorre che la società abbia effettivamente pagato cumulativamente le tasse al posto degli utilizzatori secondo le modalità previste dall’ente competente.
  • Il testo fornito non consente di individuare le parti né di stabilire l’esito di uno specifico giudizio; la classificazione del vincitore è pertanto soltanto convenzionale.

Testo integrale

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