Cassazione Civile, Ordinanza n. 24635/2023 del 14/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un imprenditore agricolo aveva impugnato un verbale di accertamento INPS e la successiva cartella esattoriale fondata sul medesimo accertamento, contestando che i contributi dovuti fossero stati commisurati al salario medio convenzionale e non al diverso parametro che egli riteneva corretto alla luce di un contratto provinciale di riallineamento retributivo e di un successivo accordo del 2004. In appello l’INPS aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto delle domande dell’imprenditore. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) giudicato e tardività dell’appello, assumendo che la sentenza sulle cartelle fosse divenuta definitiva; 2) violazione della disciplina dei contratti di riallineamento, sostenendo che l’accordo del 2004 fosse una legittima seconda rimodulazione o comunque non una nuova variazione vietata; 3) violazione dei doveri di buona fede, perché l’INPS avrebbe prima effettuato controlli e poi rimesso in discussione quanto già accertato; 4) erronea qualificazione della condotta come evasione e illegittimità della revoca dei benefici contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la dedotta formazione del giudicato sulla cartella, richiamando il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza e quindi l’inapplicabilità del termine semestrale invocato. Ha poi confermato la lettura restrittiva della disciplina speciale sui contratti di riallineamento retributivo: è ammessa una sola variazione dei tempi e delle percentuali fissate dagli accordi provinciali, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; perciò un ulteriore accordo successivo non può legittimare nuovi sgravi o incidere sul distinto obbligo contributivo. Ha inoltre ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la censura sulle sanzioni, affermando che l’illegittima applicazione del contratto di riallineamento ai fini degli sgravi integra evasione contributiva in difetto di prova del diritto al beneficio, con conseguente legittimità della revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta formazione del giudicato, ma la Corte esclude che la sentenza fosse divenuta definitiva nei termini prospettati dal ricorrente
sono invocati dal ricorrente sulla definitività della decisione; la Corte ribadisce il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del sindacato di legittimità richiamata a fondamento dei motivi di ricorso
indica il rito camerale seguito in cassazione
art. 5, comma 5, d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608
consente una sola variazione ai programmi di graduale riallineamento, limitatamente a tempi e percentuali e solo in presenza di eventi non prevedibili che incidano sulle valutazioni originarie
art. 28 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
richiamato come base del salario medio convenzionale usato dall’INPS per il calcolo contributivo
art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389
richiamato quale parametro del minimale contributivo/salario reale rilevante nel confronto con il salario medio convenzionale
art. 20 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina agricola e verifiche contributive
art. 6, comma 1, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
richiamato dal ricorrente per sostenere il previo obbligo di controllo dell’INPS
art. 63, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488
richiamato nel secondo motivo di ricorso sulla disciplina applicabile ai contratti di riallineamento
art. 116 L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato sia per sostenere la disciplina dei rapporti contributivi sia per affermare il termine entro cui recepire i contratti di riallineamento
invocato per la censura di violazione di buona fede nel comportamento dell’INPS
richiamati per l’interpretazione dell’accordo collettivo del 2000 e di quello del 2004
richiamato sulla ripartizione dell’onere probatorio circa il diritto agli sgravi contributivi
base della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato implicitamente dal ricorrente quale termine per l’impugnazione, ma ritenuto inapplicabile nel caso concreto
art. 116, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388
indicato come norma che impone il termine di un anno per il recepimento dei contratti di riallineamento ai fini degli sgravi
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni civili, quando una stessa sentenza definisce più domande riunite, l’impugnazione è soggetta a un regime unitario e non a termini diversi in ragione della diversa provenienza processuale delle domande decise.
- La disciplina dei contratti di riallineamento retributivo ha natura derogatoria ed è di stretta interpretazione: è ammessa una sola variazione dei tempi e delle percentuali fissate dagli accordi provinciali, e solo in presenza di eventi non prevedibili che incidano in modo significativo sulle valutazioni originarie.
- Un accordo successivo che pretenda di introdurre una ulteriore rimodulazione del programma di riallineamento non può legittimare, di per sé, ulteriori sgravi contributivi se risulta violato il limite temporale o numerico fissato dalla legge.
- L’obbligo contributivo ha natura pubblicistica ed è indisponibile: neppure un eventuale comportamento non lineare dell’ente previdenziale può, da solo, fondare l’esenzione dal pagamento o il mantenimento di benefici non spettanti.
- Quando l’agevolazione contributiva è subordinata a precisi presupposti, incombe sul soggetto che la invoca dimostrare rigorosamente il diritto al beneficio; in difetto, l’indebita fruizione può essere qualificata come evasione contributiva e legittimare la revoca degli sgravi.
- La censura che introduca in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di merito è inammissibile se presuppone un nuovo tema d’indagine non trattato nel contraddittorio precedente.
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