Sentenza n. 186/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello di Venezia, recante condanna al pagamento di arretrati salariali e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il beneficiario della sentenza civile e i suoi difensori, questi ultimi in proprio per il capo relativo alle spese processuali distratte, hanno agito ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 544/2024 della Corte d’Appello di Venezia. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 1.569,93, oltre accessori, per arretrati salariali maturati in relazione al lavoro svolto durante periodi di detenzione, nonché alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e all’Avvocatura dello Stato, era passata in giudicato il 14 gennaio 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento del capitale, degli interessi legali, della rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha riconosciuto la legittimazione autonoma dei difensori antistatari a chiedere l’ottemperanza del capo della sentenza civile relativo alle spese di lite, in quanto la distrazione determina, nei limiti delle somme liquidate, un rapporto diretto tra difensore e parte soccombente. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, regolare notificazione del titolo esecutivo, decorso del termine di 120 giorni e mancato adempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni, disponendo il pagamento al beneficiario degli arretrati salariali, maggiorati degli interessi legali dal passaggio in giudicato sino al saldo, e ai difensori delle spese di lite, con gli accessori indicati nel titolo e gli interessi legali dal passaggio in giudicato sino al saldo. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché le somme giudizialmente liquidate costituiscono debiti di valuta e non era stato allegato né provato un maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con facoltà di delega e con il compito di adottare anche gli atti contabili necessari al pagamento; la carenza di stanziamenti o di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo sufficiente la nomina del commissario, considerato l’importo contenuto e il ritardo non grave. Ha posto le spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, a carico del Ministero e in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato che contenga un obbligo di pagamento a carico della stessa amministrazione.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta costituisce misura sufficiente e il ritardo dell’amministrazione non presenta particolare gravità.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso deciso, integra uno dei presupposti dell’azione di ottemperanza.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore munito di procura determina un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, legittimando il difensore a intimare il pagamento e a chiedere l’ottemperanza del relativo capo.
Le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta, ai quali non si applica automaticamente la rivalutazione monetaria.
La rivalutazione del credito pecuniario può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra un maggior danno derivante dalla mora, non compensato dagli interessi legali; in mancanza di allegazione e prova, sono dovuti i soli interessi legali.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce prova del presupposto necessario per l’ottemperanza.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
La disposizione, richiamata nella pronuncia, ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e risulti l’inadempimento dell’amministrazione.
- Il difensore dichiaratosi antistatario è autonomamente legittimato a chiedere l’ottemperanza del capo della sentenza relativo alle spese processuali distratte in suo favore, poiché la distrazione instaura, nei limiti della somma liquidata, un rapporto diretto tra difensore e parte soccombente.
- In sede di ottemperanza, le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta; pertanto, oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria è riconoscibile solo se il creditore allega e prova un maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato pecuniario, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato anche degli atti di bilancio, impegno, liquidazione e pagamento; l’insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora può essere negata quando la nomina del commissario ad acta offre una tutela esecutiva adeguata, l’importo dovuto è contenuto e il ritardo dell’amministrazione non è grave.
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