Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio aereo di prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi e di altri interventi di protezione civile, disposta per grave illecito professionale e insufficienza delle misure di self-cleaning
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, riunite in RTI, hanno impugnato la comunicazione del RUP recante il verbale di valutazione delle misure di self-cleaning e la conseguente esclusione dalla procedura, indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023. L'esclusione è stata disposta ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al rinvio a giudizio del procuratore speciale della mandataria per turbativa d'asta. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 36/2023 per difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione delle misure di self-cleaning; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, per il rilievo attribuito alla sottoscrizione degli atti di gara da parte del soggetto rinviato a giudizio; violazione del principio di proporzionalità; violazione della presunzione di innocenza, sostenendo che il mero rinvio a giudizio non potesse fondare un giudizio di inaffidabilità. Il soggetto interessato, già dimessosi dal consiglio di amministrazione, conservava tuttavia rilevanti poteri gestori e aveva sottoscritto la documentazione di gara in rappresentanza della mandataria. La Regione aveva ritenuto le misure adottate — consistenti in presidi di monitoraggio e richiami generici al rispetto della normativa — non idonee a realizzare un'effettiva separazione organizzativa dal soggetto coinvolto nel procedimento penale né a prevenire la reiterazione delle condotte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha affermato che il rinvio a giudizio può costituire mezzo di prova del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 quando sia accompagnato da ulteriori elementi idonei a fondare, in concreto, un giudizio prognostico di inaffidabilità. Nel caso esaminato, tali elementi erano costituiti dalla perdurante posizione apicale e gestoria del soggetto rinviato a giudizio e dalla sottoscrizione degli atti di gara. La stazione appaltante aveva svolto un effettivo contraddittorio procedimentale e aveva motivato in modo analitico la valutazione negativa delle misure di self-cleaning, ritenute meramente formali e prive di efficacia strutturale. Il giudice ha condiviso l'approccio bifasico, consistente prima nella qualificazione del comportamento pregresso come concretamente lesivo dell'affidabilità e poi nella proiezione prognostica di tale giudizio sulla specifica procedura. Il self-cleaning deve consistere in misure effettive e calibrate sulle criticità, quali l'allontanamento dei soggetti coinvolti, il rinnovo della governance, l'aggiornamento dei modelli organizzativi e l'adozione di controlli interni adeguati; nel caso concreto mancava una dissociazione fattiva e risultava possibile la persistente ingerenza del soggetto interessato. Non vi è stato automatismo espulsivo fondato sul solo rinvio a giudizio, né anticipazione del giudizio penale, poiché l'esclusione è derivata da un'autonoma valutazione amministrativa di affidabilità, basata su una pluralità di elementi e svolta nel contraddittorio. La misura è stata ritenuta proporzionata, poiché, in assenza di self-cleaning effettivo, misure meno incisive non avrebbero ripristinato il vincolo fiduciario. Spese compensate.
Norme richiamate
Base normativa della procedura di affidamento cui hanno partecipato le ricorrenti.
art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla rilevanza della posizione apicale e dei poteri di rappresentanza del soggetto coinvolto nella valutazione dell'affidabilità dell'operatore.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, purché ciò sia “dimostrato con mezzi adeguati”
Consente l'esclusione dell'operatore per grave illecito professionale quando l'illecito sia dimostrato con mezzi adeguati e renda dubbia, in concreto, l'integrità o l'affidabilità.
Riconosce all'operatore la facoltà di dimostrare il recupero dell'affidabilità mediante idonee misure di self-cleaning; tali misure devono essere effettive, strutturali e calibrate sulle criticità emerse.
Individua i mezzi di prova del grave illecito professionale e contempla il rinvio a giudizio quale indice sintomatico, non automaticamente espulsivo, da valutare insieme ad ulteriori elementi concreti.
artt. 81, comma 2, 110 e 353 c.p.
Norme penali relative al procedimento per turbativa d'asta richiamato quale fatto posto a base della valutazione amministrativa.
Richiamato in relazione all'eventuale aggiornamento dei modelli organizzativi quale possibile misura strutturale di self-cleaning.
Massime di principio
- Il rinvio a giudizio può costituire un mezzo di prova del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023, ma non determina di per sé l'esclusione dell'operatore: occorrono ulteriori elementi concreti idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità riferito alla specifica procedura.
- La valutazione del grave illecito professionale e dell'affidabilità dell'operatore deve articolarsi in due fasi: accertamento della concreta idoneità del comportamento pregresso a compromettere l'affidabilità e successiva proiezione prognostica del rischio sulla partecipazione o sull'esecuzione dello specifico contratto.
- Le misure di self-cleaning sono idonee soltanto se effettive, strutturali e specificamente calibrate sulle criticità rilevate; meri presidi di monitoraggio, richiami generici alla legalità o impegni comportamentali non bastano quando il soggetto coinvolto conservi poteri gestori o rappresentativi e possa continuare a incidere sull'attività dell'operatore.
- La stazione appaltante può valorizzare, nel giudizio di affidabilità, la perdurante posizione apicale o gestoria del soggetto rinviato a giudizio e la sua sottoscrizione degli atti di gara, poiché tali circostanze possono dimostrare l'inefficacia della riorganizzazione interna e l'assenza di una fattiva dissociazione dai fatti contestati.
- L'esclusione per grave illecito professionale non costituisce anticipazione del giudizio penale né viola la presunzione di innocenza quando deriva da un'autonoma valutazione amministrativa di affidabilità, svolta nel contraddittorio procedimentale, adeguatamente motivata e fondata su una pluralità di elementi concreti.
- In assenza di misure di self-cleaning effettive e strutturali, l'esclusione può risultare proporzionata quando misure meno incisive non siano idonee a neutralizzare il rischio derivante dalla persistente influenza del soggetto coinvolto e a ripristinare il vincolo fiduciario.
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