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Sentenza

Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 29 giugno 2023, notificato il 3 luglio 2023, del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Ufficio I° disciplina, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 3/30 (tre/trentesimi) di una mensilità dello stipendio per l’infrazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) e lett. g), d.lgs. n. 449/1992, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o collegato;

Giustizia amministrativa202301050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio, successivamente derubricata e poi annullata dall'Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva comunicato l'assenza dal servizio per lombalgia, documentata da certificazione medica e confermata da visita fiscale domiciliare, e il giorno successivo aveva comunicato il mutamento del domicilio durante il periodo di malattia. L'Amministrazione gli contestava la violazione dell'art. 3, comma 2, lettere c) e g), d.lgs. n. 449/1992, ritenendo incompatibile una malattia con prognosi di otto giorni con un viaggio di dieci ore e ravvisando una condotta disciplinarmente illecita. Il ricorrente sosteneva invece di avere il diritto di mutare il domicilio di reperibilità durante la malattia, con il solo obbligo di comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo, e negava la violazione delle disposizioni contestate. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione adottava un primo provvedimento di derubricazione della sanzione e, successivamente, un ulteriore provvedimento di annullamento anche della sanzione derubricata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento amministrativo della sanzione disciplinare aveva integralmente soddisfatto l'interesse perseguito con il ricorso. L'Amministrazione non aveva contestato l'intervenuto annullamento. Le spese sono state compensate, poiché il ricorrente non aveva dichiarato né dimostrato di avere impugnato il precedente provvedimento che si era limitato a derubricare la sanzione. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'annullamento o il ritiro dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione, quando soddisfa integralmente l'interesse azionato, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 3, comma 2, lettere c) e g), d.lgs. n. 449/1992

    Disposizioni disciplinari poste dall'Amministrazione a fondamento della contestazione; la sentenza non ne esamina il merito perché il successivo annullamento della sanzione ha definito la controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Fondamento, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione annulla l'atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l'interesse perseguito dal ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorrente non dimostri di avere impugnato un precedente provvedimento amministrativo meramente modificativo o derubricatorio dell'atto originariamente contestato, successivamente annullato dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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