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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento: del provvedimento dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- - Sede Di -OMISSIS- di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, Prot. n. -OMISSIS- del 27.12.2023 - class. VI/2, per l’autorizzazione della fine dei lavori di estirpo con vincolo al reimpianto sugli stessi mappali (docc. nn. 1 e 2, PEC del 27.12.2024 e provvedimento impugnato); degli atti e provvedimenti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202400340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione al reimpianto viticolo subordinata alla prescrizione di effettuare l'eventuale nuovo impianto sugli stessi mappali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni agricole)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva condotto in affitto terreni originariamente destinati a seminativo, sui quali aveva impiantato vigneti utilizzando proprie autorizzazioni. Dopo avere ottenuto nel 2017 l'autorizzazione ordinaria all'estirpo, non aveva potuto completare i lavori per l'opposizione del proprietario, che non aveva prestato il consenso. Nel 2023, a seguito della diffusione della Flavescenza dorata, la Regione aveva imposto l'estirpazione obbligatoria delle piante infette per ragioni fitosanitarie; l'estirpo era stato quindi eseguito e AVEPA aveva autorizzato il reimpianto, prescrivendo tuttavia che esso avvenisse sugli stessi mappali. La ricorrente ha dedotto: violazione del regolamento UE n. 1308/2013 e della normativa nazionale attuativa, sostenendo che le autorizzazioni di impianto siano diritti personali del produttore, non collegati al fondo; contraddittorietà rispetto alle precedenti posizioni dell'amministrazione; violazione della normativa emergenziale fitosanitaria e dell'art. 32 Cost.; eccesso di potere per sviamento, per avere AVEPA introdotto un vincolo non previsto e controllato indebitamente la destinazione delle autorizzazioni; incompatibilità della disciplina regionale che richiede il consenso del proprietario con il diritto europeo sopravvenuto. Le amministrazioni hanno eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità per intervenuto giudicato, formatosi sulla precedente controversia relativa alla revoca dell'autorizzazione all'estirpo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l'eccezione relativa al giudicato formatosi tra le medesime parti sulla precedente controversia e confermato dal Consiglio di Stato. Il giudicato aveva già stabilito che il consenso del proprietario è necessario per l'estirpo ordinario del vigneto eseguito dal conduttore e che l'ordine di estirpo fitosanitario, pur imponendo l'eliminazione delle piante infette indipendentemente dal consenso del proprietario, non dissocia il vigneto dal fondo e non attribuisce al conduttore la libera disponibilità del diritto di reimpianto su altri terreni. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto applicazione necessaria del giudicato: in assenza del consenso del proprietario, AVEPA poteva autorizzare il reimpianto soltanto sugli stessi mappali. Il TAR ha comunque esaminato anche il merito, ritenendo infondate tutte le censure. Il regolamento UE n. 1308/2013 disciplina la posizione del produttore e la gestione del potenziale viticolo, ma non regola i rapporti civilistici tra proprietario e conduttore né gli aspetti dominicali dell'impianto e dell'estirpo; pertanto non impedisce alla disciplina regionale di richiedere il consenso del proprietario. L'estirpo fitosanitario obbligatorio persegue una finalità sanitaria, ma non consente il reimpianto libero su qualsiasi superficie. L'adeguamento di AVEPA alla precedente pronuncia giurisdizionale non integra contraddittorietà, bensì doveroso rispetto del giudicato. È stata esclusa anche la configurabilità dello sviamento, poiché il vincolo sugli stessi mappali costituisce applicazione della disciplina come interpretata dal giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in 6.000 euro, 3.000 euro per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Regolamento UE n. 1308/2013

    Le autorizzazioni di impianto viticolo sono riferibili al produttore, gratuite e non trasferibili, ma il regolamento non disciplina i rapporti civilistici tra proprietario e conduttore né gli aspetti dominicali connessi all'impianto e all'estirpo.

  • art. 16 l. n. 203/1982

    Le trasformazioni degli ordinamenti produttivi devono rispettare i programmi regionali di sviluppo e le vocazioni colturali delle zone; ciò conferma che le operazioni di estirpo e reimpianto non rientrano nella sfera di assoluta discrezionalità del conduttore.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute e l'interesse pubblico fitosanitario giustificano l'estirpo obbligatorio delle piante infette, ma non comportano automaticamente la libera disponibilità del reimpianto su terreni diversi.

  • deliberazione regionale n. -OMISSIS-/2003

    La disciplina regionale che richiede il consenso del proprietario per l'estirpo operato dal conduttore è compatibile con il diritto europeo, poiché regola profili dominicali e civilistici non disciplinati dal regolamento europeo.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo copre non soltanto l'identico atto formalmente impugnato, ma anche le questioni giuridiche di fondo già definitivamente risolte tra le medesime parti; è quindi preclusa l'impugnazione di un provvedimento consequenziale quando essa sia utilizzata per ottenere il riesame delle medesime questioni.
  • L'ordine di estirpazione obbligatoria di un vigneto per ragioni fitosanitarie impone l'eliminazione delle piante indipendentemente dal consenso del proprietario, ma non dissocia automaticamente il vigneto dal fondo né attribuisce al conduttore il diritto di reimpiantare liberamente su altri terreni.
  • Il regolamento UE n. 1308/2013, pur configurando le autorizzazioni viticole come posizioni riferibili al produttore, gratuite e non trasferibili, non disciplina i rapporti civilistici tra proprietario e conduttore; resta quindi consentita una disciplina nazionale o regionale che richieda il consenso del proprietario per le operazioni di estirpo e reimpianto incidenti sulla consistenza e sul valore del fondo.
  • In assenza del consenso del proprietario, l'amministrazione può autorizzare il reimpianto conseguente all'estirpo fitosanitario sugli stessi mappali, così da tutelare contemporaneamente la posizione del conduttore e le prerogative dominicali del proprietario.
  • L'adeguamento dell'amministrazione a un giudicato che abbia definito l'interpretazione della disciplina applicabile non integra contraddittorietà o sviamento, ma costituisce doveroso rispetto dell'autorità della decisione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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