Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per mancata dichiarazione della completa compatibilità e interoperabilità del sistema informativo offerto, nonché successiva aggiudicazione a favore di altro concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, il verbale di gara e la comunicazione del RUP con cui era stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta automatizzata dei rifiuti. L’esclusione era motivata dalla mancata dichiarazione, nella relazione tecnica, della completa compatibilità e interoperabilità del sistema informativo proposto con quello già in uso presso Ecomont s.r.l., come richiesto dalla documentazione di gara. La ricorrente ha inoltre impugnato il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione della procedura a Nord Engineering s.p.a., nonché gli ulteriori verbali di gara. Ha chiesto anche il risarcimento del danno. In sede cautelare la ricorrente aveva sostenuto che la lex specialis non contenesse dati sufficienti sulle caratteristiche dell’elettronica e dei software già in uso e che la compatibilità fosse stata verificata nei limiti del possibile. Il TAR aveva respinto la domanda cautelare rilevando che la gara riguardava l’aggiornamento dell’attrezzatura esistente, che la documentazione richiedeva espressamente la perfetta compatibilità e intercambiabilità e che la lex specialis non era stata tempestivamente impugnata. Successivamente, dopo l’impugnazione dell’aggiudicazione e il rigetto dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non ha quindi deciso nel merito le censure contro l’esclusione, il rigetto dell’autotutela, gli atti di gara e l’aggiudicazione. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha ritenuto che la peculiarità e la novità della fattispecie giustificassero la compensazione integrale, osservando anche che la mancata piena prova della perfetta compatibilità e intercambiabilità dei prodotti offerti risultava in parte riconducibile agli atti di gara, non impugnati specificamente e tempestivamente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque della decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione della controversia, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice amministrativo l’esame nel merito delle censure rivolte contro l’esclusione dalla gara e contro la successiva aggiudicazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti profili di peculiarità e novità e la genesi della contestazione sia stata in parte agevolata da carenze o ambiguità degli atti di gara non tempestivamente impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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