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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del 1° ottobre 2024 n. -OMISSIS-/Div. P.A.S.I. del Questore di -OMISSIS-, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, emessa dalla Questura di -OMISSIS- il 13 agosto 2024.

Giustizia amministrativa202401626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e mancata valutazione del rilascio o rinnovo di un diverso titolo di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato nel 2016 domanda di protezione internazionale e avere ottenuto nel 2022, a seguito di emersione dal lavoro sommerso, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedeva nel novembre 2022 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Deduceva di possedere i requisiti reddituali, linguistici e abitativi e sosteneva che il periodo trascorso con permesso rilasciato per richiesta di protezione internazionale dovesse essere computato ai fini del quinquennio previsto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Contestava inoltre che, in caso di diniego del titolo richiesto, la Questura non avesse verificato la possibilità di rilasciare o rinnovare un diverso permesso di soggiorno, nonostante l’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. La domanda di protezione internazionale era stata definitivamente respinta in sede amministrativa e giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo. Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede cumulativamente il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre al reddito minimo, all’alloggio idoneo e alla conoscenza della lingua italiana. Il ricorrente aveva ottenuto il permesso per lavoro subordinato soltanto il 4 febbraio 2022 e, non essendo stata accolta la domanda di protezione internazionale, non poteva computare nel quinquennio il periodo trascorso durante il relativo procedimento. L’art. 9, comma 3, lett. c), esclude infatti gli stranieri ancora in attesa della decisione definitiva sulla domanda di protezione, mentre il comma 5-bis consente il computo dalla presentazione della domanda solo quando la protezione internazionale sia stata riconosciuta. Il TAR ha invece accolto il secondo motivo: ai sensi dell’art. 5, comma 9, l. n. 286/1998, qualora non ricorrano i presupposti per il titolo richiesto ma risultino sussistenti quelli per un altro titolo, l’amministrazione è obbligata, e non semplicemente facoltizzata, a rilasciare il diverso permesso concedibile. Tale obbligo comprende anche la verifica del rinnovo del titolo precedentemente posseduto. Il diniego è stato pertanto annullato limitatamente alla mancata verifica della possibilità di rilasciare o rinnovare un diverso permesso di soggiorno, con obbligo per l’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni. Spese compensate per il parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale … e di un alloggio idoneo … può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

    I requisiti del quinquennale possesso del titolo, del reddito minimo e dell’alloggio idoneo sono cumulativi; la mancanza anche di uno solo impone il rigetto.

  • art. 9, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Richiede la dimostrazione di un determinato livello di conoscenza della lingua italiana quale ulteriore requisito per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 9, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: … hanno chiesto la protezione internazionale … e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta

    Il tempo trascorso durante il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale non consente, di regola, di maturare il requisito temporale per il permesso UE di lungo periodo quando la domanda sia stata respinta.

  • art. 9, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta

    Il computo dalla data della domanda di protezione internazionale opera soltanto quando la protezione sia stata riconosciuta.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito … se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso

    Quando il titolo richiesto non sia concedibile ma risulti concedibile un diverso titolo, l’amministrazione ha l’obbligo di verificarne i presupposti e di rilasciarlo o rinnovare quello già posseduto, ove ne ricorrano le condizioni.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone cumulativamente il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno valido, il reddito minimo, l’alloggio idoneo e la conoscenza della lingua italiana; la carenza di uno solo dei requisiti legittima il diniego.
  • Il periodo trascorso durante il procedimento di protezione internazionale non consente di maturare il quinquennio utile per il permesso UE di lungo periodo quando la domanda di protezione sia stata definitivamente respinta.
  • Il computo del soggiorno dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale è possibile soltanto se la protezione internazionale in base alla quale la domanda è stata presentata sia stata riconosciuta.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, quando lo straniero non possieda i requisiti per il titolo richiesto ma possa ottenere un diverso titolo di soggiorno, l’amministrazione è obbligata a verificare d’ufficio tale possibilità e, ove ne ricorrano i presupposti, a rilasciare il diverso titolo o a rinnovare quello precedentemente posseduto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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