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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- - Sede Di -OMISSIS- di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, Prot. n. -OMISSIS- del 27.12.2023 - class. VI/2, per l’autorizzazione della fine dei lavori di estirpo con vincolo al reimpianto.

Giustizia amministrativa202400341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di autorizzazione della fine dei lavori di estirpo con vincolo di reimpianto sugli stessi mappali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni agricole)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa affittuaria ha impugnato il provvedimento con cui AVEPA, pur autorizzando formalmente la fine dei lavori di estirpo del vigneto disposto per Flavescenza dorata, ha prescritto che l'eventuale successivo reimpianto dovesse avvenire sugli stessi mappali. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione della disciplina unionale e nazionale sulle autorizzazioni di impianto viticolo, sostenendo che esse appartengano al produttore, siano inserite nel fascicolo aziendale e possano essere reimpiegate su altre superfici della medesima azienda; illegittimità o disapplicazione della delibera regionale che richiede il consenso del proprietario per l'estirpo su fondi condotti in affitto; violazione della disciplina dell'affitto agrario, poiché il contratto avrebbe imposto soltanto la restituzione di un soprassuolo vitato senza prescrivere la varietà; violazione della disciplina fitosanitaria emergenziale, in quanto l'interesse pubblico alla rimozione delle piante malate avrebbe reso irrilevante il consenso del proprietario anche ai fini del successivo reimpianto; contraddittorietà dell'azione amministrativa, per avere AVEPA dapprima autorizzato l'estirpo senza il consenso del proprietario e poi imposto il vincolo di reimpianto sugli stessi fondi; eccesso di potere e sviamento, per avere l'amministrazione vincolato le autorizzazioni a uno specifico fondo in assenza di una base normativa. Le amministrazioni hanno eccepito la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa alla medesima affittuaria, ai medesimi terreni e alla medesima vicenda, nonché la sopravvenuta carenza di interesse, poiché un successivo diniego di autorizzazione a un impianto dissociativo non era stato impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ragioni sia processuali sia di merito. Ha anzitutto ritenuto fondata l'eccezione di violazione del giudicato: una precedente sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva già accertato la necessità del consenso del proprietario per l'estirpo di un vigneto condotto in affitto e aveva escluso che l'estirpo obbligatorio per Flavescenza dorata potesse dissociare il vigneto dal terreno. Il provvedimento impugnato costituiva applicazione necessitata di tale accertamento e le censure della ricorrente avrebbero richiesto una rivalutazione di questioni ormai coperte dal giudicato. Il Collegio ha inoltre accolto l'eccezione di carenza di interesse: dopo la scadenza del contratto di affitto, AVEPA aveva adottato un autonomo diniego, non impugnato e divenuto definitivo, relativo all'impianto dissociativo prospettato dalla ricorrente; pertanto, anche l'annullamento dell'atto impugnato non avrebbe consentito di ottenere il risultato perseguito. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto infondate le censure. L'art. 66 del regolamento UE n. 1308/2013 riconosce al produttore un'autorizzazione per una superficie equivalente a quella estirpata, ma non impone che tale autorizzazione sia completamente svincolata dal fondo né esclude limiti nazionali diretti a tutelare il diritto di proprietà. La disciplina regionale sul consenso del proprietario è stata ritenuta compatibile con il diritto unionale. Il vigneto, soprattutto se idoneo alla produzione DOC, costituisce una componente significativa del valore e dell'identità produttiva del fondo; il conduttore non può quindi trasferire unilateralmente l'autorizzazione su altri terreni determinando il depauperamento del fondo locato. L'ordinanza fitosanitaria giustifica l'estirpo anche senza il consenso del proprietario, ma non attribuisce al conduttore il potere di reimpiantare liberamente su fondi diversi: la prevalenza dell'interesse sanitario opera nella fase dell'estirpo, mentre la fase del reimpianto resta soggetta ai normali rapporti tra proprietario e affittuario. Non è stata ravvisata contraddittorietà nell'operato di AVEPA, avendo l'amministrazione correttamente distinto le due fasi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47

    La dichiarazione sostitutiva non veritiera relativa al consenso del proprietario ha costituito il presupposto del precedente procedimento di controllo e della decadenza dall'autorizzazione ordinaria all'estirpo.

  • art. 66 regolamento UE n. 1308/2013

    gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata, per una superficie equivalente a quella estirpata

    La disposizione riconosce al produttore un'autorizzazione per una superficie equivalente, ma non disciplina esaustivamente il rapporto tra autorizzazione, fondo e diritti del proprietario né esclude limiti nazionali di attuazione posti a tutela della proprietà.

  • delibera regionale n. 2257/2003

    richiede il consenso del proprietario per l'estirpo di vigneti su fondi in affitto

    La delibera è stata ritenuta legittimo esercizio dei margini di attuazione riconosciuti agli Stati membri e compatibile con il diritto dell'Unione, in quanto tutela il valore del fondo e il diritto dominicale.

  • art. 32 Cost.

    interesse pubblico alla tutela della salute pubblica

    L'interesse sanitario e fitosanitario giustifica l'estirpo obbligatorio anche senza il consenso del proprietario, ma non consente il reimpianto dissociativo su altri fondi senza consenso.

Massime di principio

  • L'autorizzazione viticola riconosciuta al produttore per una superficie equivalente a quella estirpata non è, per ciò solo, completamente svincolata dal fondo: la disciplina unionale non impedisce agli Stati membri di prevedere limiti attuativi diretti a tutelare il diritto di proprietà e il valore produttivo del terreno.
  • Quando un vigneto condotto in affitto costituisce una componente significativa dell'identità e del valore del fondo, l'estirpo e il successivo reimpianto su una superficie diversa, con dissociazione tra terreno e vigneto, non possono essere effettuati senza il consenso del proprietario se determinano un depauperamento del bene.
  • L'ordinanza fitosanitaria che impone l'estirpo di piante malate prevale sulle regole ordinarie relative al consenso del proprietario limitatamente alla necessità di rimuovere il vigneto; essa non attribuisce al conduttore un autonomo potere di reimpiantare su fondi diversi senza il consenso del titolare del fondo originario.
  • Non è contraddittorio che l'amministrazione autorizzi l'estirpo obbligatorio senza il consenso del proprietario e, nella successiva fase del reimpianto, imponga il mantenimento del collegamento con gli stessi mappali: le due fasi sono governate da interessi e regole differenti.
  • Il giudicato formatosi su una precedente pronuncia relativa alle medesime parti, terreni e vicenda preclude la proposizione di censure che, attraverso l'impugnazione dell'atto applicativo, mirino a rivalutare questioni già definitivamente decise.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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