Cassazione Civile, Ordinanza n. 08160/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l’ente territoriale aveva sanzionato il gestore di un impianto di depurazione per il superamento dei valori limite di emissione previsti dalla normativa ambientale, a seguito di sopralluoghi effettuati presso l’impianto di Casamassima. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981 e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo non provata l’assenza di colpa ex art. 3 L. n. 689/1981 e insussistente l’esimente dell’adempimento di un dovere ex art. 4 L. n. 689/1981. In cassazione il gestore ha dedotto, con quattro motivi, in sintesi: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 689/1981 e travisamento delle prescrizioni commissariali, sostenendo di aver operato in un regime emergenziale che imponeva la prosecuzione del servizio pur in assenza di possibilità di rispettare i limiti tabellari; 2) violazione dell’art. 4 L. n. 689/1981, perché il funzionamento degli impianti sarebbe stato imposto dalla disciplina emergenziale; 3) violazione della normativa emergenziale pugliese e dell’art. 2, comma 3, O.P.C.M. n. 3271/2003, con omessa considerazione del ruolo del Commissario Delegato e della temporanea efficacia autorizzatoria delle proroghe; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’impossibilità di attivare il nuovo depuratore per la mancanza di un recapito finale adeguato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto dei requisiti richiesti nella ipotesi di doppia conforme, ma ha accolto il terzo motivo, riconoscendo che la disciplina emergenziale e i decreti commissariali consentivano lo scarico in deroga secondo standard diversi da quelli della tabella invocata dalle ordinanze-ingiunzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato entrambe le ordinanze-ingiunzione; ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ignorato la portata della disciplina emergenziale e dei decreti commissariali che autorizzavano la prosecuzione del servizio di depurazione e gli scarichi in deroga con standards diversi da quelli della tabella generale del codice dell’ambiente. Il quarto motivo è rimasto assorbito, mentre il profilo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità nella situazione di doppia conforme. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul punto decisivo, e la causa è stata decisa nel merito con annullamento delle due ordinanze-ingiunzione. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 22 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione; il giudizio trae origine dall’opposizione a sanzioni amministrative.
art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689
La responsabilità amministrativa richiede la prova della colpa; la Corte d’appello aveva escluso l’esimente per mancata prova dell’assenza di colpa.
art. 4 L. 24 novembre 1981, n. 689
L’adempimento di un dovere può escludere la sanzionabilità, ma nel caso concreto la Corte d’appello aveva negato che ne ricorressero i presupposti; la Cassazione ha invece valorizzato la disciplina emergenziale autorizzatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e non individua il fatto decisivo omesso.
Nell’ipotesi di doppia conforme limita la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicate specificamente le divergenze tra le decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012
Rende applicabile il regime della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 5 L. n. 225/1992
Fondamento dei poteri emergenziali di ordinanza in deroga nell’ambito della protezione civile.
art. 2, comma 2, O.P.C.M. n. 3271/2003
Attribuisce al Commissario Delegato poteri di approvazione dei progetti e di disciplina in deroga del regime degli impianti depurativi; l’approvazione del progetto costituisce autorizzazione al nuovo impianto.
art. 2, comma 3, O.P.C.M. n. 3271/2003
Richiamato dalla ricorrente quale base dei poteri commissariali nella fase emergenziale.
art. 3-bis, comma 1, d.l. 26 aprile 2013, n. 43, conv. in L. 24 giugno 2013, n. 71
Proroga il regime emergenziale, incidendo sulla prosecuzione delle deroghe autorizzative.
art. 10, comma 3-ter, d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, conv. con modif. in L. 27 febbraio 2014, n. 15
Ulteriore proroga del regime emergenziale e base delle autorizzazioni temporanee allo scarico in deroga.
Norma ambientale derogata dai decreti commissariali che consentivano lo scarico nel suolo e sottosuolo.
art. 133, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Prevede la sanzione per il superamento dei valori limite di emissione; la Corte di cassazione ha escluso la sua applicazione perché i decreti commissariali consentivano standards diversi.
All. 5, Parte III, Tabelle 1-4, d.lgs. n. 152/2006
Parametri tabellari richiamati nelle ordinanze-ingiunzione; la Corte ha ritenuto che, in regime emergenziale, non fossero i parametri applicabili ai fatti contestati.
D.P.C.M. 27 ottobre 1994
Atto dichiarativo dello stato di emergenza nel settore depurativo in Puglia.
Decreto commissariale che prende atto dell’impossibilità di completare alcuni lavori e proroga lo scarico in deroga, fissando standards conformi a un diverso decreto tecnico.
Decreto commissariale che proroga ulteriormente lo scarico in deroga e conferma i controlli sull’effluente secondo standards diversi da quelli tabellari generali.
D.C. 126/CD/A del 22.12.2011
Individua gli standards tecnici cui doveva conformarsi l’effluente nel regime derogatorio, e non quelli della tabella generale del codice dell’ambiente.
D.G.R. del 18.09.2012
Approvazione di un piano d’azione per il rientro dall’infrazione comunitaria e per la disattivazione del vecchio impianto.
dir. 271/CEE/1991
Richiamata come fonte europea del modello di trattamento delle acque reflue urbane che l’Italia doveva rispettare.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la colpevolezza può essere esclusa quando il trasgressore dimostri che la condotta era imposta o comunque consentita da una disciplina speciale di settore che deroga alla regola generale.
- In presenza di una ordinanza commissariale emanata in regime emergenziale e qualificabile come atto autorizzatorio in deroga, la verifica della legittimità della sanzione deve avvenire tenendo conto degli standards e dei limiti specificamente fissati da quella disciplina speciale, non di quelli ordinari del codice dell’ambiente.
- L’approvazione del progetto da parte del Commissario Delegato, nell’ambito di una ordinanza di protezione civile, può sostituire ad ogni effetto l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e degli scarichi, con conseguente illegittimità della sanzione fondata sul mancato rispetto dei parametri ordinari.
- Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e il fatto decisivo asseritamente trascurato.
- Se la soluzione della controversia dipende esclusivamente dalla corretta interpretazione della disciplina speciale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito annullando direttamente gli atti sanzionatori.
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