Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società proprietaria di circa 160 ettari di terreni, per ottenere dall'amministrazione regionale e comunale l'indennità asseritamente dovuta per la reiterazione di vincoli incidenti sui fondi, in particolare in relazione all'area ricadente nel Parco del Pineto e alle previsioni urbanistiche/paesaggistiche succedutesi nel tempo. La società sosteneva che i vincoli fossero in realtà espropriativi o ablatori e non conformativi, con conseguente diritto all'indennizzo ex art. 39 del d.P.R. 327/2001. In cassazione deduceva: 1) nullità dell'ordinanza di merito per avere il giudice recepito acriticamente la qualificazione del consulente tecnico d'ufficio, in violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 39 d.P.R. 327/2001, per avere la Corte d'appello escluso la natura espropriativa dei vincoli e qualificato gli stessi come conformativi, senza valutare in concreto la destinazione dei fondi, la vocazione edificatoria originaria, il contesto territoriale complessivo e le vicende espropriative intervenute su parte dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Ha ribadito che i vincoli di natura paesaggistica o ambientale imposti per legge, quando incidono su una generalità di beni e rispondono alla tutela di valori ambientali e culturali, hanno carattere conformativo e non danno luogo a indennizzo per la perdita dello jus aedificandi. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva qualificato i vincoli sull'area del Parco del Pineto come conformativi, valorizzando la prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici e la funzione di conformazione della proprietà all'ambiente. È stato inoltre escluso che il giudice di merito si fosse limitato a recepire acriticamente le conclusioni del CTU, mentre le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non confrontate con la ratio decidendi o volte a sollecitare una rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'indennizzo per reiterazione del vincolo presuppone un vincolo avente natura espropriativa; non spetta quando il vincolo è conformativo e imposto per legge a tutela paesaggistica o ambientale.
art. 42 Cost.
La proprietà è conformata dalla funzione sociale e può subire limitazioni imposte alla tutela di interessi paesaggistici e ambientali.
art. 100 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura è stata respinta perché il giudice di merito non ha omesso il controllo giudiziale della domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata per pretesa acritica adesione al CTU; la Corte ha escluso la violazione, avendo il giudice fatto proprie motivatamente le risultanze peritali.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione del vincolo e alla disciplina dell'indennizzo.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono sugli altri strumenti di pianificazione territoriale, anche quelli relativi ad aree naturali protette.
art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Richiamato per affermare che i vincoli paesaggistici possono derivare dalla ubicazione dei beni e avere carattere generale e conformativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Non esclude che, per la salvaguardia di interessi paesaggistici e ambientali, sia sacrificato lo jus aedificandi nel rispetto del bilanciamento tra interesse pubblico e proprietà privata.
Massime di principio
- I vincoli paesaggistici o ambientali imposti per legge, quando operano in modo generale su una pluralità di beni e non sono preordinati alla realizzazione di una specifica opera pubblica, hanno natura conformativa della proprietà e non ablatoria.
- La reiterazione di un vincolo non genera automaticamente un diritto all'indennizzo: occorre verificare la natura del vincolo e, se esso è conformativo, non è dovuta alcuna indennità per la compressione dello jus aedificandi.
- Nella qualificazione del vincolo, la prevalenza spetta alla disciplina paesaggistica rispetto agli strumenti urbanistici, sicché un piano urbanistico o attuativo non può elidere un vincolo imposto dalla normativa di tutela ambientale.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle risultanze del CTU purché le faccia proprie con motivazione, senza che ciò integri di per sé violazione degli artt. 115 o 100 c.p.c.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto, senza confrontarsi con la ratio decidendi, sono inammissibili.
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