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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di espulsione emesso nei confronti di uno straniero. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo non provata l'effettività dei dedotti legami familiari in Italia e valorizzando, in senso opposto, i collegamenti con il Paese d'origine. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame e violazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU per mancata considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari; con il secondo ha dedotto violazione di legge per non avere il provvedimento amministrativo valutato tali vincoli familiari, nonostante il pregresso permesso di soggiorno per motivi familiari; con il terzo ha lamentato la violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale dell'interessato e per l'insufficienza delle ragioni dell'omissione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati nella parte decisiva i rilievi del giudice di merito. Ha chiarito che non vi era omesso esame del fatto, poiché il giudice di pace aveva preso in considerazione la questione, ma aveva dichiarato di non potere valutare la diversa situazione familiare rappresentata dal ricorrente. Tuttavia ha accolto i primi due motivi per violazione di legge, affermando che i criteri dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 si applicano anche in sede di opposizione al decreto di espulsione e impongono di valutare caso per caso la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese di origine. Ha precisato che l'eventuale revoca o rigetto del permesso di soggiorno è irrilevante ai fini di tale controllo, se il prefetto non abbia considerato quei fattori nel disporre l'espulsione. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    natura e dell'effettività dei vincoli familiari; durata del soggiorno nel territorio nazionale; esistenza dei legami con il Paese di origine

    I criteri di valutazione previsti dalla norma devono essere considerati anche in sede di opposizione al decreto di espulsione, con apprezzamento caso per caso, e l'autorità/giudice deve verificare se il prefetto li abbia effettivamente considerati prima di adottare il provvedimento.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato come parametro di tutela della vita familiare e dei vincoli familiari nella valutazione della legittimità dell'espulsione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato quale parametro formale di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude, in concreto, l'omesso esame ma accoglie la censura sotto il diverso profilo della violazione di legge.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla traduzione del decreto di espulsione nella lingua dell'interessato; motivo assorbito dall'accoglimento dei primi due.

Massime di principio

  • In tema di espulsione dello straniero, il giudice dell'opposizione deve verificare in concreto la natura e l'effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno in Italia e i legami con il Paese di origine, anche quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o non rinnovato.
  • I criteri dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 non operano solo nelle procedure di ricongiungimento familiare, ma costituiscono parametri di legittimità dell'espulsione anche nel giudizio di opposizione al relativo decreto.
  • Non è sufficiente, per escludere la tutela, rilevare in modo generico l'esistenza di legami con il Paese d'origine o affermare che la diversa situazione familiare non può essere valutata: il giudice deve procedere a un accertamento effettivo e motivato dei presupposti rilevanti.
  • Quando il ricorso deduce sia omesso esame sia violazione di legge, la Corte può escludere il vizio motivazionale ma accogliere la censura se il giudice di merito ha omesso l'applicazione del corretto parametro normativo.
  • L'omessa traduzione del decreto di espulsione può costituire autonomo motivo di illegittimità, ma il relativo esame resta assorbito se il provvedimento viene già cassato per altri vizi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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