Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato davanti alla Corte d'appello il decreto prefettizio del 19 febbraio 2002 con cui era stata conclusa la procedura di acquisizione dei loro terreni per la realizzazione di un'opera viaria, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità o illegittimità del decreto e, in via subordinata, la liquidazione di ulteriori somme per indennità di espropriazione, occupazione e risarcimento del danno, assumendo che i depositi già eseguiti fossero insufficienti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda di invalidità del decreto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la questione era già stata coltivata davanti al giudice amministrativo, e ha ritenuto preclusa anche la domanda di ulteriori indennità per effetto di giudicato esterno, poiché la precedente decisione aveva già qualificato il decreto come legittimo e aveva definitivamente regolato le indennità dovute. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto, con tre motivi, la violazione delle norme sulla nullità dell'atto amministrativo, sulla giurisdizione, sul giudicato e sulle regole processuali in tema di spese: sostenevano che non si fosse formato alcun giudicato sulla validità del decreto, che il nuovo giudizio avesse petitum e causa petendi diversi rispetto ai precedenti giudizi di opposizione alla stima, che la domanda di ulteriori somme fosse comunque riconducibile alla disciplina dell'acquisizione sanante e rientrasse nella giurisdizione ordinaria, e contestavano infine la condanna alle spese per asserita indeterminatezza dei destinatari e mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla nullità/illegittimità del decreto prefettizio perché proposta davanti al giudice ordinario nonostante la questione fosse già stata devoluta e decisa dal giudice amministrativo; ha considerato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi al giudicato, affermando che la pretesa di ottenere ulteriori indennità presupponeva una diversa qualificazione del medesimo titolo ablatorio già definitivamente scrutinato come legittimo, con conseguente preclusione per giudicato esterno e riflesso; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, osservando che i destinatari della condanna erano chiaramente individuabili e che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. È stata confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutti i controricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del decreto prefettizio; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto, valorizzando invece il giudicato formatosi sulla legittimità del provvedimento.
La Corte precisa che l'acquisizione sanante presuppone una precedente vicenda espropriativa illecita o illegittima; tale presupposto è incompatibile con il giudicato che aveva già qualificato come legittima la procedura ablativa.
Il giudicato esterno preclude un nuovo accertamento incompatibile sulla medesima vicenda ablativa; la Corte esclude la violazione della norma.
artt. 103, 24, 111 Cost.
Richiamati nei motivi, ma ritenuti non violati perché le questioni erano coperte da giudicato o devolute al giudice munito di giurisdizione.
Richiamato a sostegno della tesi sulla giurisdizione amministrativa; la Corte rileva che la questione di illegittimità del decreto era già stata proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per contestare la motivazione sulla condanna alle spese; la Corte esclude il vizio.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza sulle spese; non ritenuto violato.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge; la Corte non ravvisa violazione.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
Usato per ritenere sufficientemente individuati i destinatari delle spese tra le amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale della decisione in cassazione, richiamata nel frontespizio processuale.
Norma sul procedimento camerale in cassazione, richiamata nel frontespizio processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dai ricorrenti.
La Corte esclude la condanna per abuso del processo perché non ravvisa una condotta oggettivamente abusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una questione sulla legittimità di un provvedimento ablatorio sia già stata devoluta e decisa dal giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario non può nuovamente pronunciarsi sulla medesima invalidità, poiché opera la preclusione da giudicato.
- Il giudicato esterno copre non solo le statuizioni espresse, ma anche gli accertamenti logicamente e giuridicamente necessari sulla vicenda definita; non è consentito proporre una domanda che, pur formalmente diversa, presupponga un accertamento incompatibile con quello già passato in giudicato.
- La qualificazione della domanda come acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non è possibile se il giudicato precedente ha già affermato la piena legittimità della procedura espropriativa, perché l'acquisizione sanante presuppone una precedente occupazione o ablazione illegittima.
- L'efficacia del giudicato può esplicarsi anche in via riflessa verso soggetti rimasti estranei al processo, quando essi siano titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica definita dalla sentenza passata in giudicato.
- La contestazione della statuizione sulle spese non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione di merito sulla compensazione, poiché tale scelta resta affidata al potere discrezionale del giudice, sindacabile solo nei limiti della violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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