Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano nei confronti di una cittadina straniera per la presentazione tardiva della domanda di permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, nonché dal contestuale ordine del Questore della Provincia di Milano. Il Giudice di Pace di Milano aveva respinto l'opposizione proposta contro tali provvedimenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, da un lato la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU per omessa valutazione dei vincoli familiari; dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il coniuge e i figli della ricorrente risultavano regolarmente soggiornanti in Italia. La censura centrale era che il giudice di merito non avesse considerato i legami familiari e la situazione complessiva richiesta dalla disciplina sull'espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, li ha esaminati congiuntamente perché connessi e ha affermato che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto considerare i criteri dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, ossia l'effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno in Italia e i legami con il Paese d'origine. Poiché tali elementi non erano stati tenuti in conto, l'ordinanza del Giudice di Pace è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata al Giudice di Pace di Milano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
I criteri di valutazione dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dei legami con il Paese d'origine devono essere considerati anche in sede di opposizione al decreto di espulsione, con valutazione caso per caso, non solo nei procedimenti di ricongiungimento familiare.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del decreto di espulsione emesso per la tardiva presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
art. 8 CEDU
Invocato quale parametro a tutela della vita familiare, rilevante nella valutazione della legittimità dell'espulsione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come norma del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato come norma del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nell'opposizione a un decreto di espulsione dello straniero il giudice deve valutare in concreto i vincoli familiari effettivi, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d'origine, anche quando la disciplina sia stata pensata per il ricongiungimento familiare.
- L'omessa considerazione della presenza in Italia di coniuge e figli regolarmente soggiornanti integra un vizio decisivo della decisione sull'espulsione, se tali elementi risultano potenzialmente idonei a incidere sull'esito della controversia.
- I criteri di protezione della vita familiare non operano in modo astratto, ma richiedono una valutazione caso per caso della situazione personale dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo.
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