Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (espropriata)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell'indennità di espropriazione per un ampio compendio immobiliare destinato alla realizzazione di un parco urbano e di una cittadella civica. Il Comune aveva approvato il progetto, dichiarato la pubblica utilità, determinato le indennità provvisorie e poi emanato i decreti di esproprio. La società espropriata aveva attivato la procedura per la stima definitiva ex art. 21 del T.U. espropriazioni; la terna peritale aveva distinto i beni in tre categorie e stimato il valore con metodo analitico in importi complessivamente superiori a quelli riconosciuti dall'ente. In opposizione alla stima, la Corte d'appello ha ritenuto non condivisibile la valutazione dei periti, ha considerato teorico il metodo analitico, ha valorizzato come dato concreto il prezzo di acquisto del bene in un'asta fallimentare del 2005 e, facendo una media aritmetica tra tale prezzo e la stima peritale, ha determinato l'indennità in misura sostanzialmente coincidente con quella provvisoria. La società ricorrente ha censurato questa decisione deducendo: violazione dei criteri legali di determinazione dell'indennità, mancata considerazione della tipologia, delle caratteristiche e della destinazione urbanistica dei beni, illegittimo mancato ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio estimativa, violazione dei principi del dispositivo e del contraddittorio nel rito sommario; inoltre ha denunciato vizio di motivazione per l'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che aveva prima disatteso la stima dei periti e poi l'aveva usata come base per una media aritmetica, oltre a fondare la conclusione su un prezzo di acquisto risalente di circa dieci anni. Il Comune ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la volontà della società di utilizzare l'area per attività commerciali conformi alla destinazione urbanistica D1.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società espropriata, ritenendo fondati i motivi relativi alla violazione dei criteri di stima e alla motivazione della decisione di merito. Ha osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore venale deve considerare elementi materiali e giuridico-urbanistici del bene, indicare i dati utilizzati, le fonti e la loro rappresentatività, e può essere compiuta con metodo sintetico-comparativo o analitico-ricostruttivo purché il percorso sia effettivo e coerente. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fatto ricorso al concetto di fatto notorio in modo improprio, aveva valorizzato senza adeguati riscontri il prezzo di acquisto in asta fallimentare risalente e aveva adottato un'operazione di media aritmetica priva di giustificazione, in relazione a un compendio complesso e tecnicamente difficile da valutare. È stato quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese. Il ricorso incidentale condizionato del Comune è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
è richiamato come base della procedura di determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale.
artt. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
indicano il rito e il rimedio giudiziale per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
l'indennità deve essere commisurata al valore venale del bene secondo criteri legali correttamente applicati.
art. 38 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
è richiamato tra le norme sui criteri di determinazione dell'indennità espropriativa.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
impone la considerazione delle caratteristiche e della destinazione urbanistica del bene ai fini estimativi.
art. 702 bis c.p.c.
è richiamato per censurare l'uso del rito sommario e i limiti del contraddittorio e del potere istruttorio.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile il percorso logico della decisione.
art. 360 c.p.c.
sono evocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
Massime di principio
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, il valore venale del bene va determinato considerando sia gli elementi materiali sia la condizione giuridico-urbanistica del bene alla data del decreto ablativo.
- Il giudice di merito, quando applica il criterio sintetico-comparativo, deve indicare in modo specifico gli immobili comparabili utilizzati, le fonti dei dati e le ragioni della loro rappresentatività.
- Il metodo analitico-ricostruttivo non è subordinato in astratto al metodo comparativo, ma deve essere scelto e applicato in modo coerente con le concrete caratteristiche e potenzialità del bene, perseguendo un criterio di effettività.
- Non è consentito fondare la stima su nozioni di comune esperienza o fatto notorio se si tratta di valutazioni tecniche o di elementi non acquisiti con certezza alla conoscenza collettiva; il fatto notorio deve essere rigorosamente delimitato.
- Un percorso motivazionale che prima disattenda una stima tecnica e poi utilizzi la medesima stima come base di una media aritmetica, senza spiegare i dati concreti e la logica del passaggio valutativo, è affetto da aporie logiche e non consente il controllo della decisione.
- Quando il bene espropriato è un compendio complesso e tecnicamente articolato, la difficoltà dell'accertamento può rendere particolarmente appropriata o necessaria un'istruttoria tecnica adeguata, purché il giudice ne dia coerente giustificazione.
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