Cassazione Civile, Ordinanza n. 03025/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile di proprietà di una società, adibito a centro commerciale e iscritto in categoria D/8. La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario la rendita attribuita dall’Ufficio, ritenendola eccessiva e immotivata rispetto a quella proposta con procedura DOCFA; il ricorso era stato accolto in primo grado e poi respinto in appello dalla CTR Lazio, la quale aveva ritenuto che l’Ufficio non potesse limitarsi a indicare il classamento prescelto ma dovesse anche spiegare le ragioni del mancato recepimento della proposta del contribuente, valorizzando altresì l’assenza di sopralluogo e la perizia tecnica prodotta dalla società. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR non avesse considerato che l’avviso di classamento conteneva già le ragioni dell’operato dell’Ufficio; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul classamento catastale (artt. 4, comma 21, d.l. n. 853/1984; 11, comma 1, d.l. n. 70/1988; 56 d.P.R. n. 1142/1949), censurando l’assunto della CTR secondo cui sarebbe stato necessario un sopralluogo in contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la motivazione dell’avviso di classamento fosse sufficiente alla luce della natura collaborativa della procedura DOCFA solo se l’Ufficio si limita a recepire gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si discosta dalla rendita proposta per una diversa valutazione tecnica; ha però rilevato che, nel caso concreto, l’Ufficio aveva non solo disatteso la proposta del contribuente ma aveva anche indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio operato richiamando la conoscenza diretta dei luoghi e brochure informative, senza che la CTR avesse correttamente applicato questi principi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Tuttavia, dal testo riportato risulta che il dispositivo finale esprime il rigetto del ricorso complessivo e la condanna dell’Agenzia alle spese; pertanto, sulla base del testo a disposizione, l’esito finale non è coerentemente ricostruibile con assoluta certezza, ma il dispositivo testuale indica rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
È richiamato per distinguere il classamento DOCFA dal riclassamento d’ufficio e per affermare che la motivazione dell’atto varia in funzione della procedura seguita e del contenuto delle valutazioni compiute dall’Ufficio.
È invocato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla motivazione e sulla ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio tributario, ma la Corte non sviluppa un principio autonomo su tale norma oltre a richiamarla nel motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 4, comma 21, d.l. n. 853/1984
È richiamato nel secondo motivo come norma sul classamento catastale, ma il motivo è assorbito.
art. 11, comma 1, d.l. n. 70/1988
È richiamato nel secondo motivo come norma sul classamento catastale, ma il motivo è assorbito.
art. 56 d.P.R. n. 1142/1949
È richiamato nel secondo motivo come norma sul classamento catastale, ma il motivo è assorbito.
È menzionato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale fondato su procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso può ritenersi soddisfatta con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non contesti gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica della rendita.
- Se l’Ufficio disattende la proposta del contribuente sulla base di una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più specifica e deve rendere comprensibili le ragioni del diverso classamento, così da consentire il diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso.
- Nel giudizio sul classamento catastale, il giudice di merito deve verificare in concreto se l’atto dell’Ufficio esponga in modo sufficiente le ragioni del discostamento dalla rendita proposta, senza imporre presupposti motivazionali non richiesti dalla natura della procedura.
- La necessità del sopralluogo non costituisce, in sé, un requisito generale della validità del classamento, dovendo contare piuttosto il contenuto motivazionale dell’atto e la specifica base fattuale su cui l’Ufficio ha fondato la propria determinazione.
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