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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15011/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2009, emesso per un'area ritenuta fabbricabile. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione, la CTR aveva rigettato l'appello principale del Comune e quello incidentale della società. La CTR aveva ritenuto che, per effetto delle modifiche normative sull'invio telematico del modello MUI da parte del notaio, la contribuente avesse confidato in buona fede nella superfluità della dichiarazione ICI, poiché il Comune disponeva già dei dati necessari per conoscere il trasferimento e la base imponibile; aveva inoltre ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata e, quanto al governo delle spese, aveva compensato integralmente le spese di lite. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, per avere la sentenza affermato l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione ICI a seguito del MUI; (2) violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 14 d.lgs. 473/1997, per errata interpretazione della disciplina dichiarativa e delle esenzioni collegate al MUI; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, condividendo la ricostruzione della CTR nella parte in cui aveva escluso l'obbligo dichiarativo quando i dati rilevanti per l'imposizione siano già nella disponibilità dell'ente impositore o comunque acquisibili tramite le procedure telematiche collegate al MUI e alle banche dati catastali. Ha altresì respinto il terzo motivo, affermando che la regolazione delle spese va compiuta con riferimento all'esito globale della lite e che, nel giudizio di rinvio, il giudice può legittimamente compensare le spese anche considerando l'andamento complessivo del processo. Poiché la parte intimata non si è costituita, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è venuto meno in via generale dal 2007, ma permane soltanto nei casi in cui gli elementi imponibili derivino da atti non gestibili mediante le procedure telematiche previste per il modello unico informatico.
  • La dichiarazione tributaria è superflua quando i dati rilevanti ai fini dell'imposta siano già nella disponibilità dell'ente impositore o comunque agevolmente acquisibili tramite banche dati e flussi telematici: in tali ipotesi l'imposizione di un adempimento ulteriore si risolve in mero formalismo.
  • Nel contenzioso sulle spese processuali, il criterio della soccombenza va applicato con riferimento all'esito complessivo e finale della lite, senza considerare separatamente il risultato di ciascun grado o fase.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice può compensare totalmenente o parzialmente le spese, o anche porle a carico della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente, purché la decisione sia coerente con l'esito globale del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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