Cassazione Civile, Ordinanza n. 15011/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2009, emesso per un'area ritenuta fabbricabile. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione, la CTR aveva rigettato l'appello principale del Comune e quello incidentale della società. La CTR aveva ritenuto che, per effetto delle modifiche normative sull'invio telematico del modello MUI da parte del notaio, la contribuente avesse confidato in buona fede nella superfluità della dichiarazione ICI, poiché il Comune disponeva già dei dati necessari per conoscere il trasferimento e la base imponibile; aveva inoltre ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata e, quanto al governo delle spese, aveva compensato integralmente le spese di lite. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, per avere la sentenza affermato l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione ICI a seguito del MUI; (2) violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 14 d.lgs. 473/1997, per errata interpretazione della disciplina dichiarativa e delle esenzioni collegate al MUI; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, condividendo la ricostruzione della CTR nella parte in cui aveva escluso l'obbligo dichiarativo quando i dati rilevanti per l'imposizione siano già nella disponibilità dell'ente impositore o comunque acquisibili tramite le procedure telematiche collegate al MUI e alle banche dati catastali. Ha altresì respinto il terzo motivo, affermando che la regolazione delle spese va compiuta con riferimento all'esito globale della lite e che, nel giudizio di rinvio, il giudice può legittimamente compensare le spese anche considerando l'andamento complessivo del processo. Poiché la parte intimata non si è costituita, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo dichiarativo ICI, ma la Corte ritiene decisiva la disciplina sopravvenuta che ne ha soppresso la regola generale, salvo eccezioni
art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato quale norma sull'obbligo dichiarativo ICI; la Corte afferma che l'obbligo è stato soppresso per regola generale, restando solo in casi specifici
art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura accolta
art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
"A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)... Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche..."
sopprime in via generale l'obbligo di dichiarazione ICI, ma lo mantiene nei soli casi in cui i dati rilevanti dipendano da atti non acquisibili con le procedure telematiche previste per il modello unico informatico
art. 1, comma 174, l. 27 dicembre 2006, n. 296
modifica la disciplina dell'art. 37, comma 53, rafforzando la soppressione generale dell'obbligo dichiarativo ICI
art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
norma richiamata come base delle procedure telematiche del modello unico informatico rilevanti ai fini dell'esenzione dall'obbligo dichiarativo
art. 59, comma 1, lett. l), n. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato quale precedente disciplina della comunicazione ICI, poi sostituita dalla soppressione dell'obbligo generale
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
invocato per le sanzioni, ma la Corte non accoglie la censura della ricorrente
la regolazione delle spese va effettuata in base all'esito finale globale della lite, non frazionando l'esame per singole fasi o gradi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è venuto meno in via generale dal 2007, ma permane soltanto nei casi in cui gli elementi imponibili derivino da atti non gestibili mediante le procedure telematiche previste per il modello unico informatico.
- La dichiarazione tributaria è superflua quando i dati rilevanti ai fini dell'imposta siano già nella disponibilità dell'ente impositore o comunque agevolmente acquisibili tramite banche dati e flussi telematici: in tali ipotesi l'imposizione di un adempimento ulteriore si risolve in mero formalismo.
- Nel contenzioso sulle spese processuali, il criterio della soccombenza va applicato con riferimento all'esito complessivo e finale della lite, senza considerare separatamente il risultato di ciascun grado o fase.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice può compensare totalmenente o parzialmente le spese, o anche porle a carico della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente, purché la decisione sia coerente con l'esito globale del processo.
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