Cassazione Civile, Ordinanza n. 04773/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche per gli anni 2007, 2009 e 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello, ritenendo tardiva l’impugnazione delle cartelle, regolarmente notificate. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, la violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione triennale prima della notifica delle cartelle. Dopo la proposta di definizione accelerata, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ma l’istanza di decisione collegiale risultava priva di nuova procura speciale, rendendo irrituale la richiesta e conducendo la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’istanza di decisione collegiale formulata dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. fosse irrituale perché presentata senza nuova procura speciale. Ha quindi escluso che la causa potesse essere definita con decreto di estinzione per rinuncia tacita e ha affermato che, in tali casi, il giudizio deve comunque essere fissato in adunanza camerale collegiale. All’esito, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Non ha pronunciato sulle spese perché gli intimati non si sono difesi.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente quale norma violata, in relazione all’impugnazione delle cartelle e ai termini di proposizione del ricorso tributario
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso
art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’eccezione di prescrizione triennale delle tasse automobilistiche
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in via verosimile come parametro del motivo
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
"All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:“4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile..."
richiamato come ius superveniens in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo e dei presupposti per l’impugnazione diretta della cartella
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma oggetto dell’inserimento del comma 4-bis sull’estratto di ruolo non impugnabile
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato nel testo del comma 4-bis come una delle ipotesi di pregiudizio rilevante per l’impugnazione diretta
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel testo del comma 4-bis come ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante
disciplina il procedimento accelerato: la Corte afferma che la richiesta di decisione collegiale deve essere tempestiva e accompagnata da nuova procura speciale; in mancanza, l’istanza è irrituale ma non equivale alla totale mancanza di istanza ai fini dell’estinzione
richiamato per escludere l’applicazione analogica della disciplina della rinuncia al ricorso alla diversa ipotesi dell’istanza irrituale di decisione
richiamato per affermare che il decreto di estinzione è possibile solo in caso di mancata istanza, non quando l’istanza sia stata comunque proposta, sebbene irritualmente
richiamato in relazione alla necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione e, per analogia funzionale, per l’istanza di prosecuzione collegiale
richiamato come base della condanna per responsabilità aggravata nei casi di definizione accelerata conforme alla proposta
richiamato quale fondamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., l’istanza di decisione collegiale deve essere proposta nel termine previsto e deve essere sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale; in difetto, l’istanza è irrituale.
- L’istanza irrituale non equivale alla totale mancanza di istanza: non consente la definizione del giudizio con decreto di estinzione per rinuncia tacita, ma impone comunque la fissazione dell’adunanza collegiale.
- La rinuncia tacita al ricorso, rilevante ai fini dell’estinzione, si configura solo in caso di inerzia assoluta della parte dopo la proposta di definizione accelerata.
- Nel subprocedimento accelerato, la richiesta irrituale di decisione non elide gli effetti sanzionatori previsti dalla disciplina, che possono comportare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta.
- La procura speciale richiesta per la prosecuzione del giudizio in forma collegiale ha funzione propria e distinta rispetto alla procura originaria conferita per il ricorso per cassazione; la sua mancanza incide sulla ritualità dell’istanza, non sulla perdurante esistenza del ricorso già proposto.
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