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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03711/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2014, fondata sull'assunto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. In primo grado era stata accolta l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione dell'INPS, riformando la decisione e respingendo la domanda di accertamento della non debenza dei contributi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, dell'art. 1 d.lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241 del 1997, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione reddituale anziché in quella di scadenza del pagamento dei contributi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva infatti fondato la decisione sulla diversa decorrenza iniziale della prescrizione dalla dichiarazione reddituale, ma aveva confermato il dies a quo alla scadenza del termine di versamento dei contributi (7 luglio 2015, per effetto della proroga), ritenendo tuttavia non decorso il termine quinquennale per effetto della sospensione emergenziale dei termini disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando critica una premessa non decisiva e non coglie la ragione effettiva della decisione.
  • In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo va individuato nel momento di scadenza dell'obbligo di pagamento; tuttavia il decorso del termine può essere inciso da speciali cause di sospensione previste dalla legge.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile se pretende di sovrapporre alla motivazione impugnata una diversa ricostruzione del fatto decisivo senza misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • La sospensione emergenziale dei termini introdotta dalla legislazione Covid-19 rileva anche ai fini del computo della prescrizione contributiva, se ricadente nel periodo di maturazione del termine.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullità

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