Cassazione Civile, Ordinanza n. 03711/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2014, fondata sull'assunto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. In primo grado era stata accolta l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione dell'INPS, riformando la decisione e respingendo la domanda di accertamento della non debenza dei contributi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, dell'art. 1 d.lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241 del 1997, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione reddituale anziché in quella di scadenza del pagamento dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva infatti fondato la decisione sulla diversa decorrenza iniziale della prescrizione dalla dichiarazione reddituale, ma aveva confermato il dies a quo alla scadenza del termine di versamento dei contributi (7 luglio 2015, per effetto della proroga), ritenendo tuttavia non decorso il termine quinquennale per effetto della sospensione emergenziale dei termini disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
invocato dal ricorrente per contestare il momento di decorrenza della prescrizione.
art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995
richiamato quale disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decorrenza della pretesa contributiva.
art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato dal ricorrente in tema di termini e adempimenti contributivi.
sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020
ha disposto la sospensione della prescrizione nel periodo emergenziale Covid-19, rilevante per il computo del termine quinquennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
DPCM 9.6.2015
ha prorogato il termine di versamento dei contributi considerato dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando critica una premessa non decisiva e non coglie la ragione effettiva della decisione.
- In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo va individuato nel momento di scadenza dell'obbligo di pagamento; tuttavia il decorso del termine può essere inciso da speciali cause di sospensione previste dalla legge.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile se pretende di sovrapporre alla motivazione impugnata una diversa ricostruzione del fatto decisivo senza misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La sospensione emergenziale dei termini introdotta dalla legislazione Covid-19 rileva anche ai fini del computo della prescrizione contributiva, se ricadente nel periodo di maturazione del termine.
- rami
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