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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07448/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 3.444 per la violazione dell'art. 1-bis, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 1948, contestando al destinatario di aver, nella notte del 4 luglio 2017, ostacolato con altri la libera circolazione veicolare per impedire il transito di mezzi diretti al trasporto di ulivi espiantati dal cantiere TAP di Melendugno. L'opposizione dinanzi al giudice di pace era stata accolta e la Prefettura aveva ottenuto riforma in appello dal Tribunale di Lecce. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: (1) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello, per mancata specificazione degli atti e degli elementi da cui desumere la condotta; (2) falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., sostenendo che il verbale redatto a seguito di visione di un video non avrebbe avuto fede privilegiata rispetto a valutazioni non percepite direttamente; (3) violazione dell'art. 3 l. n. 689 del 1981, perché la condotta individuale del ricorrente non sarebbe stata specificamente descritta; (4) violazione dell'art. 14 l. n. 689 del 1981, per mancata contestazione immediata senza indicazione delle ragioni che la impedivano; (5) violazione degli artt. 1-bis l. n. 66 del 1948 e 4 l. n. 689 del 1981, per mancata prova del dolo specifico; (6) e (7) violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, per asserito difetto di esame delle memorie difensive e per motivazione per relationem a un atto non conosciuto; (8) violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., per avere il Tribunale esaminato censure e difese dedotte in appello dalla Prefettura.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale e che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente; ha escluso la fondatezza delle censure sulla prova, rilevando che la condotta era stata desunta da videoregistrazioni e che il ricorrente non aveva fornito prova contraria; ha confermato che il giudice di merito aveva individuato una condotta personale del ricorrente; ha giudicato corretta la mancata contestazione immediata, poiché l'art. 14 l. n. 689 del 1981 la impone solo quando possibile; ha affermato che, per le sanzioni amministrative, opera una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, con onere per quest'ultimo di dimostrare di aver agito senza dolo o colpa; ha ribadito che i vizi di motivazione del provvedimento amministrativo o il mancato esame delle memorie difensive non determinano nullità dell'ordinanza-ingiunzione, perché l'opposizione riguarda il rapporto e il giudice può riesaminare pienamente le deduzioni riproposte; ha infine ritenuto infondata la doglianza sulle preclusioni in appello, perché la Prefettura aveva introdotto questioni giuridiche e non fatti nuovi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, comma 2, d.lgs. n. 66 del 1948

    La norma incrimina l'ostacolo alla libera circolazione veicolare finalizzato a impedire il transito di veicoli; ai fini della sanzione è sufficiente che la condotta e la finalità ostativa risultino provate dagli atti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando il giudice esponga una motivazione sufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale, cioè alla presenza di una motivazione non apparente e non contraddittoria in modo irriducibile.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del verbale riguarda i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; tuttavia, nel caso concreto la prova della condotta è stata tratta anche da videoregistrazioni e non esclusivamente dalla portata privilegiata del verbale.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    Nelle violazioni amministrative opera una presunzione di colpa dell'autore del fatto vietato; non incombe all'amministrazione provare in concreto dolo o colpa, essendo il trasgressore tenuto a dimostrare di aver agito senza colpa.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    La contestazione deve essere immediata solo quando possibile; altrimenti è consentita la contestazione differita, purché avvenga entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

  • art. 18 l. n. 689 del 1981

    Le deduzioni difensive presentate in sede amministrativa, se non accolte o adeguatamente considerate, possono essere riproposte nel giudizio di opposizione, nel quale il giudice ha cognizione piena sul rapporto.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo non determina di per sé nullità dell'ordinanza-ingiunzione, perché il giudice dell'opposizione può riesaminare integralmente le ragioni poste a base della pretesa sanzionatoria.

  • artt. 345 e 437 c.p.c.

    In appello non sono ammessi nuovi fatti, ma è consentito sollevare o sviluppare questioni giuridiche e chiedere una diversa valutazione delle risultanze già acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente o presenta contraddizioni irriducibili; non basta che il ricorrente la reputi insufficiente o non persuasiva.
  • In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato: l'amministrazione deve provare il fatto, mentre spetta al trasgressore dimostrare di avere agito senza dolo o colpa.
  • La contestazione della violazione amministrativa può essere differita quando la contestazione immediata non sia possibile; ciò che rileva è il rispetto del termine di novanta giorni dall'accertamento.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il processo ha a oggetto il rapporto sostanziale e non il solo atto amministrativo: eventuali carenze motivazionali dell'atto non ne comportano automaticamente la nullità, potendo il giudice riesaminare pienamente le deduzioni difensive riproposte.
  • La fede privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c. copre i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, non valutazioni o inferenze; tuttavia la prova del fatto può desumersi anche da ulteriori elementi istruttori, come videoregistrazioni.
  • In appello non integra novum il mero sviluppo di questioni giuridiche o la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito; è preclusa soltanto l'introduzione di fatti nuovi.
  • In materia sanzionatoria amministrativa, quando la condotta del trasgressore risulti individuata tramite specifiche videoriprese o altri elementi oggettivi, la doglianza sulla genericità dell'addebito non è fondata se il giudice di merito ha ricostruito in concreto l'apporto personale del destinatario della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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